COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARCO MURIALDINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA € 200,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DELL’11.12.2008 (Gara: CIVITELLA D’AGLIANO – BARCO MURIALDINA del 7.12.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 56 del 18.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARCO MURIALDINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA € 200,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DELL’11.12.2008 (Gara: CIVITELLA D’AGLIANO – BARCO MURIALDINA del 7.12.2008 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, dai quali emerge che il comportamento sanzionato è da addebitarsi alla Società “ospitante”, anziché alla Società BARCO MURIALDINA che pertanto è esente da ogni censura; detto ciò la Commissione Disciplinare accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la sanzione comminata dal G.S., al quale trasmette gli atti della gara per un nuovo esame. La tassa reclamo va restituita.
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