COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 58 del 30/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLO SPORTING TRIGORIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 22 DEL 4-12-2008 IN MERITO ALLA GARA PESCATORI OSTIA – SPORTING TRIGORIA DEL 29-11-2008 CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 58 del 30/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLO SPORTING TRIGORIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 22 DEL 4-12-2008 IN MERITO ALLA GARA PESCATORI OSTIA - SPORTING TRIGORIA DEL 29-11-2008 CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B Lo Sporting Trigoria ha inoltrato reclamo in merito alla gara in epigrafe contestando il fatto che il competente Giudice Sportivo avrebbe omesso di rilevare che la stessa non aveva avuto conclusione regolare in quanto l’Arbitro, a seguito di un grave incidente occorso ad un suo calciatore, colpito volontariamente alla nuca con un pugno da un avversario intorno al 33’ del secondo tempo, ne avrebbe decretato la fine anticipatamente e senza far riprendere il gioco. Chiedeva quindi o la ripetizione della gara per errore tecnico dell’Arbitro o la “vittoria a tavolino” in quanto uno dei motivi che avrebbero indotto l’Arbitro a sospendere anticipatamente l’incontro sarebbe consistito nel fatto che venivano aperti i cancelli di accesso al campo mentre il calciatore colpito giaceva esanime in terra e penetravano sul terreno di gioco alcuni sostenitori e Dirigenti della Società ospitante creando un clima di confusione. Da un esame del referto di gara effettivamente emergevano talune circostanze anomale, infatti risulta che la gara sia durata esattamente 90 minuti con dieci minuti di intervallo e senza l’effettuazione del recupero sia nel primo che nel secondo tempo. In particolare nel secondo tempo risultano effettuate cinque sostituzioni e vi è stato il grave incidente al calciatore Pau del Trigoria, riportato anche dal Direttore di gara, e non risulta effettuato nemmeno un secondo di recupero come espressamente riportato nell’apposita casella del rapporto dove l’Arbitro ha annotato la dicitura “nn”. Ciò non di meno non trova conferma la circostanza sollevata dalla reclamante che la gara sia stata sospesa a seguito dell’incidente del calciatore Pau, mentre l’Arbitro riferisce che al termine della gara aveva rivelato la presenza in campo di estranei penetrati dai cancelli lasciati aperti. Interpellato l’Arbitro, lo stesso ha chiarito che, effettivamente, al 35’ del secondo tempo, il calciatore Pau veniva colpito volontariamente alla nuca da un avversario ed a seguito del colpo rimaneva a terra. Mentre si prestavano i soccorsi al calciatore penetravano sul terreno di gioco delle persone attraverso i cancelli che venivano aperti e si creava un clima di confusione in campo. Dopo 5’ minuti circa, raggiunto il 40’ l’Arbitro decretava la fine dell’incontro, senza che il gioco venisse ripreso e senza recuperare i minuti persi per l’incidente e per le sostituzioni, ritenendo non più sussistenti le condizioni per proseguire l’incontro. Di fronte a questi elementi la Commissione non può che rilevare che, effettivamente, la gara non si è conclusa regolarmente e non vi erano elementi per sospenderla in quanto il direttore di gara avrebbe ben potuto adottare i provvedimenti necessari per far disputare i restanti cinque minuti di gioco effettivo oltre il recupero. Con queste premesse, ritenuta la assoluta peculiarità della fattispecie e che la gara effettivamente è risultata sospesa e non si è conclusa regolarmente, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e dispone la ripetizione della gara. Manda alla Delegazione competente per gli adempimenti conseguenti. La tassa reclamo va restituita.
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