COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 58 del 30/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FARNESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL SOLDATO ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DELL’11.12.2008 (Gara: FARNESE – CELLENO del 7.12.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 58 del 30/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ FARNESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEL SOLDATO ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DELL’11.12.2008 (Gara: FARNESE – CELLENO del 7.12.2008 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: l’A.S.D. FARNESE nel proprio ricorso pone in evidenza che il calciatore DEL SOLDATO, vedendosi scavalcato dall’avversario, gli entrava a scivolare sul piede colpendolo nel polpaccio e cadendo gli finiva sopra, senza però alcuna intenzione di fargli del male. Per tale motivo, precisa la ricorrente, l’arbitro gli notificava l’espulsione, provocando in tal modo la reazione del DEL SOLDATO che nell’occasione inveiva contro l’arbitro. Nelle conclusioni la Società A.S.D. FARNESE ritiene la sanzione sproporzionata in relazione a quanto accaduto e ne chiede la rivisitazione. Dagli atti ufficiali che, come già detto in altre occasioni, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. sono da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova, risulta che il DEL SOLDATO reagiva ad un fallo subito da un avversario sedendosi su quest’ultimo, picchiandolo ripetutamente con estrema violenza con pugni e schiaffi; alla notifica del provvedimento di espulsione reagiva colpendolo di insulti irripetibili che estendeva anche agli Organi Federali. Da quanto sopra esposto appare evidente a questa Commissione Disciplinare che non ci siano margini di accoglimento del presente ricorso, ritenendo la sanzione comminata a DEL SOLDATO del tutto congrua rispetto ai comportamenti tenuti nella circostanza dal calciatore in argomento. Conseguentemente, questa Commissione di Disciplina Territoriale; DELIBERA Di respingere il reclamo proposto dalla Società FARNESE confermando la squalifica per 5 gare a carico del calciatore DEL SOLDATO ALESSANDRO. La tassa reclamo va incamerata.
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