COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 28/08/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CUGNIGNI GIUSEPPE E DELL’A.S.D. SAN MARCO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 28/08/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CUGNIGNI GIUSEPPE E DELL’A.S.D. SAN MARCO. Con provvedimento dell’8 luglio 2008, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - Cugnigni Giuseppe, presidente dell’A.S.D. San Marco, delle plurime violazioni dell’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 18, comma 2, e 20, comma 7, delle NOIF e dell’art. 24 del Regolamento L.N.D., per aver richiesto il cambio di sede sociale della San Marco in violazione della normativa Federale, nonché per aver indicato quale sede sociale dell’A.S.D. San Marco il Comune di Servigliano nelle stagioni sportive 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008; - l’A.S.D. San Marco per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità diretta in ordine ai fatti contestati al proprio Presidente. Con nota del 22 luglio 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 25 agosto 2008, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; nessuno per le parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna alla sanzione dell’inibizione di mesi nove per Cugnigni Giuseppe e dell’ammenda di € 1.500,00 per l’A.S.D. San Marco. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che dall’esame degli atti ed in particolare della Relazione della Procura Federale della F.I.G.C. risulta provata la responsabilità degli odierni deferiti in ordine ai fatti specificatamente loro ascritti nell’atto di deferimento, che deve intendersi qui integralmente trascritto. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni: a) inibizione di mesi nove al sig. Cugnigni Giuseppe; b) ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) all’A.S.D. San Marco.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it