COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 08/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FORTITUDO A.S.D. avverso decisioni merito gara Fortitudo – Civitanovese Calcio, del 10.9.2008 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 38 del 24.9.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 08/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FORTITUDO A.S.D. avverso decisioni merito gara Fortitudo – Civitanovese Calcio, del 10.9.2008 - Campionato Regionale di Eccellenza - Com. Uff. n. 38 del 24.9.2008. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche infliggeva alla Fortitudo A.S.D. la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3, per avere fatto partecipare, all’incontro in esame, il calciatore Orlando Alessandro in posizione irregolare per squalifica, non avendo lo stesso scontato la sanzione comminatagli con provvedimento pubblicato dal Comitato Regionale Marche sul Com. Uff. n. 146, in data 7 maggio 2008. Il medesimo Giudicante comminava altresì la sanzione dell’inibizione fino all’8 ottobre 2008 al sig. Zamparini Bruno, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della Fortitudo A.S.D., ed un’ulteriore giornata di gara allo stesso calciatore Orlando Alessandro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Fortitudo A.S.D., deducendo: - in via preliminare, l’inammissibilità del gravame proposto dalla controparte al Giudice di primo grado per violazione dell’art. 29, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, non avendo la Civitanovese Calcio preannunciato il reclamo entro le ore ventiquattro del giorno feriale successivo a quello della gara ed avendo inviato fuori termine - oltre i tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolto l’incontro – le motivazioni del gravame e la relativa tassa; - nel merito, l’infondatezza del reclamo proposto dalla Civitanovese Calcio al Giudice Sportivo in quanto il calciatore in questione non doveva scontare nessuna squalifica nel Campionato in corso, in quanto le ammonizioni comminate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare valide per il titolo regionale, non essendo tra loro cumulabili, tant’è che il ridetto calciatore Orlando Alessandro non compare nell’elenco dei calciatori con residuo di squalifica da scontare nella successiva stagione sportiva 2008/2009. In forza di quanto sopra, l’odierna Reclamante concludeva chiedendo, anche avanti questa Commissione, che il reclamo della Civitanovese Calcio fosse, in via preliminare, dichiarato inammissibile e/o improcedibile; nel merito, rigettato in quanto infondato. Con missiva del 4 ottobre 2008, la Civitanovese Calcio, controinteressata, faceva ritualmente pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, concludendo per l’inammissibilità ed il rigetto del reclamo di controparte perché infondato in fatto ed in diritto. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il gravame ed esaminati gli atti del procedimento, ascoltata la Reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che nessuno dei motivi addotti dalla Fortitudo A.S.D. sia fondato ed il reclamo, pertanto, deve essere respinto. Va preliminarmente rilevato che il Legislatore sportivo, con le modifiche apportate agli artt. 29, 30 e 46 del Codice di giustizia sportiva, pubblicate dalla F.I.G.C. sul Com. Uff. n. 26/A in data 18 luglio 2008, ha attribuito al Giudice Sportivo, come già in campo nazionale, anche nell’ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la materia dei ricorsi avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara. A norma del nuovo 1° comma dell’art. 46 del Cgs solo “i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall’art. 29 Cgs, commi 2 (giudizio in ordine a fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal S.G.S.) e 3 (regolarità dello svolgimento delle gare), devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice Sportivo entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono”. Nella precedente formulazione, al 1° comma dell’art. 46 Cgs, era previsto il preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo anche per i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall’art. 29 Cgs, commi 5 (regolarità del campo di giuoco) e 7, per posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare. Dalla lettura delle disposizioni sopra ricordate ed in particolare dall’avere il Legislatore sportivo cancellato al 1° comma dell’art. 46, i richiami ai commi 5 e 7 dell’art. 29, si evince chiaramente che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, devono essere proposti al Giudice Sportivo, nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa (art. 46, 3° comma, Cgs) e che gli stessi non necessitano di preannuncio, dovendosi infatti intendere il silenzio della norma (art. 46, 3° comma, Cgs) come previsione esplicita della sua non necessità, diversamente da quanto disposto nel 1° comma per i reclami riguardanti la regolarità di svolgimento della gara di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 29 Cgs. Pertanto, la procedura del primo grado del giudizio è esente da vizi. Nel merito, risulta in atti che il calciatore Orlando Alessandro ha riportato, nella stagione sportiva scorsa, la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 146 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale, pertanto, lo stesso ha partecipato in posizione irregolare per squalifica. A prescindere da ogni considerazione in merito all’efficacia ed all’esecutività delle sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva, questo Collegio, contrariamente a quanto asserito dalla Reclamante, ritiene che il Giudice Sportivo abbia correttamente cumulato l’ammonizione riportata dal calciatore Orlando nella gara valevole per il Titolo Regionale di Promozione a quelle riportate dallo stesso giocatore nel medesimo Campionato di Promozione, con conseguente squalifica per recidività. Inoltre, non assume alcun rilievo il fatto che il calciatore Orlando Alessandro non risulta nell’elenco dei tesserati che, al termine della stagione sportiva scorsa, non avevano scontato interamente le proprie squalifiche, poiché tale pubblicazione, come peraltro puntualmente precisato nella prima pagina del relativo Com. Uff., riveste carattere meramente informativo. In conclusione, la decisione impugnata appare corretta e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dalla Fortitudo A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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