COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 24/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MAGLIANESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Maglianese Calcio – San Marco Servigliano, del 4.10.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 46 dell’8.10. 2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 24/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MAGLIANESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Maglianese Calcio – San Marco Servigliano, del 4.10.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 46 dell’8.10. 2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, comminava le seguenti sanzioni: - squalifica per quattro gare effettive al calciatore Pennente Andrea, asseritamene tesserato per la Reclamante, per comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell’Arbitro; - inibizione fino al 5 novembre 2008 al sig. Pallotti Giuseppe, nell’occasione Dirigente addetto agli ufficiali di gara, per comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro; - inibizione fino al 31 dicembre 2008 al sig. Ferracuti Enrico, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per reiterato comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’Ufficiale di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Maglianese Calcio, chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della Reclamante, sarebbe stato il comportamento eccessivamente severo ed arrogante dell’Arbitro a generare il nervosismo nei propri tesserati, poi sfociato, a fine gara, in parole di troppo e frasi inopportune, non giustificabili ma comprensibili, dettate da delusione e senso di frustrazione. E comunque: - il calciatore Pennente, pur protestando e pronunciando qualche parola di troppo, non avrebbe assolutamente minacciato l’Arbitro; - il Pallotti, Presidente da quasi trenta anni, mai avrebbe mostrato nervosismo e comportamenti men che corretti; - il Ferracuti avrebbe esagerato nelle proteste, ma solo verbali. Con nota del 18 ottobre u.s., la Società rinunciava alla richiesta audizione. L’Arbitro, ritualmente convocato, non compariva all’odierna riunione, senza fornire comunicazione alcuna. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione dell’inibizione comminata al sig. Pallotti Giuseppe fino al 5 novembre 2008, inferiore ad un mese e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto il calciatore Pennente colpevole delle violazioni ascrittegli, per avere, al termine dell’incontro, ripetutamente insultato il Direttore di gara e che tale comportamento vada ricondotto alla previsione della lett. a) dell’art. 19, comma 4, del Cgs; • ritenuto che la condotta del sig. Ferracuti Enrico si estrinsecò sostanzialmente in una smodata e reiterata protesta, priva tuttavia di concrete minacce nei confronti dell’Arbitro. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Maglianese Calcio, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’inibizione comminata al sig. Pallotti Giuseppe, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; - lo accoglie nella parte relativa alla squalifica inflitta al calciatore Pennente Andrea, per l’effetto riducendogli la squalifica a due giornate di gara; - lo accoglie nella parte inerente la sanzione del dirigente Ferracuti Enrico, per l’effetto riducendogli l’inibizione al 15 novembre 2008. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le determinazioni di competenza in ordine al comportamento dell’Arbitro, sig. Fioravanti Guido della Sezione di Ascoli Piceno, in riferimento all’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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