COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 24/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MERCATELLESE avverso sanzioni merito gara Schieti – Mercatellese, del 5.10.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 46 dell’8.10. 2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 24/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MERCATELLESE avverso sanzioni merito gara Schieti – Mercatellese, del 5.10.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” - Com. Uff. n. 46 dell’8.10. 2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Cruciani Daniele, asseritamente tesserato dell’U.S. Mercatellese, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Mercatellese, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato - a seguito del provvedimento di espulsione comminatogli, a suo avviso, ingiustamente - a protestare smodatamente nei confronti dell’Ufficiale di gara, senza alcun tentativo di aggressione, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al Cruciani. La medesima Reclamante, riferiva che il proprio tesserato, a fine gara, recuperata un po’ di tranquillità, porgeva le proprie scuse all’Arbitro per quanto accaduto. Invocava, infine, la presenza di circostanze attenuanti generiche. L’Arbitro, ritualmente convocato, non compariva all’odierna riunione, senza fornire comunicazione alcuna. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale evidenzia che la condotta del Cruciani si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, posta in essere in un unico contesto e priva di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’Arbitro; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’U.S. Mercatellese, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Cruciani Daniele. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it