COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Sampaolese Calcio – Vigor Castelfidardo, del 20.10.2008 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 19 del 29.10.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 12/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Sampaolese Calcio – Vigor Castelfidardo, del 20.10.2008 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C” - Com. Uff. n. 19 del 29.10.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Bassetti Andrea, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento offensivo ed irriguardoso da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Sampaolese Calcio, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflitta, ritenuta eccessiva alla luce della condotta effettivamente tenuta dal proprio calciatore.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevato che le modalità della condotta ascritta al Bassetti, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del gesto;
• ritenuto che non si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, dovendo reputare l’episodio grave per il contenuto della gestualità, aldilà delle irrilevanti conseguenze.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. Sampaolese Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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