COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. EAGLES PAGLIARE avverso sanzioni merito gara Libertà di Movimento – Eagles Pagliare, del 24.10.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “L” – Com. Uff. n. 24 del 29.10.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. EAGLES PAGLIARE avverso sanzioni merito gara Libertà di Movimento – Eagles Pagliare, del 24.10.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “L” – Com. Uff. n. 24 del 29.10.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Primiterra Walter, asseritamene tesserato a favore dell’A.S. Eagles Pagliare, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Eagles Pagliare, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato, lamentando l’eccessività della sanzione comminatagli in prime cure e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato che il Primiterra, già espulso nel corso della gara per somma di ammonizioni, al termine dell’incontro, gli diede la mano stringendola con forza e tirandola verso di se, facendogli, con ciò, cadere il fischietto che aveva nell’altra mano, proseguendo poi con insulti e minacce. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie, che la condotta ascritta al calciatore Primiterra sia certamente priva di intenti e contenuti di violenza e debba essere ricondotta nell’ambito di un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’Arbitro; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Eagles Pagliare, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la squalifica del calciatore Primiterra Walter. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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