COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DAMIANI MARCO, TORCOLETTI GIANCARLO, GUIDUCCI EMANUELE, BELLAGAMBA GUGLIELMO, DINI FRANCO, BROCCHINI PALMERINO, GENTILI DINO E DELL’A.S. POLISPORTIVA CICOGNA CALCIO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 21/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI DAMIANI MARCO, TORCOLETTI GIANCARLO, GUIDUCCI EMANUELE, BELLAGAMBA GUGLIELMO, DINI FRANCO, BROCCHINI PALMERINO, GENTILI DINO E DELL’A.S. POLISPORTIVA CICOGNA CALCIO. Con provvedimento dell’11 settembre 2008, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: - il calciatore Damiani Marco della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, dello stesso Codice ed anche in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo partecipato a nr. ventotto gare del Campionato di Prima Categoria, girone “A”, della stagione sportiva 2006/2007 in assenza di tesseramento per la società per la quale era schierato; - i dirigenti Guiducci Emanuele, Bellagamba Guglielmo, Dini Franco, Brocchini Palmerino e Gentili Dino della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale ed anche in relazione all’art. 61 N.O.I.F., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto le distinte ufficiali di gara, relative alle sopra menzionate partite disputate dall’A.S. Polisportiva Cicogna Calcio, in cui dichiaravano che i giocatori ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado invece il calciatore Marco Damiani non ne avesse titolo per difetto di tesseramento; - il sig. Torcoletti Giancarlo, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S. Polisportiva Cicogna Calcio, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, consentito che un calciatore non tesserato fosse impiegato dalla propria Società in nr. ventotto gare del Campionato di Prima Categoria, girone “A”, nella stagione sportiva 2006/2007; - l’A.S. Polisportiva Cicogna Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri Dirigenti. Con nota del 21 ottobre 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 10 novembre 2008, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, l’A.S.D. Cicogna Calcio presentava una memoria difensiva, con la quale, dedotta la propria sostanziale correttezza e buona fede, chiedeva l’assoluzione da ogni addebito. Su istanza della Procura Federale, la riunione di trattazione come sopra fissata veniva differita alla data odierna. Alla stessa erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e, per le parti deferite, Torcoletti Giancarlo, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S. Polisportiva Cicogna Calcio, Bellagamba Guglielmo e Damiani Marco. All’inizio del dibattimento, i deferiti presenti hanno proposto, per tutti loro, istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, senza tuttavia raggiungere il necessario accordo con il rappresentante della Procura Federale della FI.G.C.. Il rappresentante della Procura Federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva con richiesta di condanna come da verbale di udienza. Invitate a concludere, le parti deferite, intervenute in dibattimento, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, con esclusione da ogni responsabilità per la Società. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento; • rilevato che il dirigente Dini Paolo, pur destinatario della notifica dell’atto di contestazione degli addebiti da parte della Procura Federale e di richiesta di applicazione di sanzioni all’odierna riunione, non risulta tra i soggetti deferiti; • rilevata l’improcedibilità del deferimento nei confronti di Dini Franco, in quanto allo stesso, pur risultando egli tra i soggetti deferiti, non è stato notificato l’atto di contestazione degli addebiti; • ritenute integrate le fattispecie di responsabilità del calciatore, dei dirigenti - con l’esclusione di cui sopra - e della Società, previste dalle norme Federali, per l’indebito utilizzo del ridetto giocatore nelle gare di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; • disattese le argomentazioni dei deferiti in ordine alla presunta carenza dell’elemento psicologico, in quanto gli stessi, avendo avuto conoscenza delle norme regolatrici del tesseramento degli svincolati e della posizione del giocatore coinvolto attraverso la pubblicazione dell’elenco dei calciatori svincolati - in cui Damiani Marco è inserito al nr. 1936 della pag. 38 - portato a conoscenza di tutte le Società da parte del Comitato Regionale Marche con il Comunicato Ufficiale n. 9 del 24 agosto 2006, non possono invocare a propria discolpa una situazione psicologica di buona fede; • considerato che secondo la normativa Federale vigente i calciatori svincolati, anche ex art. 32 bis delle NOIF, che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo o di altra, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento” e che, nel caso che ci occupa, il mancato svolgimento di tale formalità da parte dell’A.S. Polisportiva Cicogna Calcio ha determinato l’irregolarità della posizione del calciatore Damiani Marco, che federalmente risultava svincolato al termine della stagione sportiva 2005/2006; • ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti - con la ridetta esclusione - in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la condotta del calciatore e dei dirigenti in oggetto costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che a tale declaratorie consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società di loro appartenenza; • considerato che per la violazione del richiamato art. 1, comma 1, del C.g.s. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito per le società dall’art. 18 del C.g.s e per i tesserati dall’art. 19 del C.g.s.; • ritenuto, condividendo le conclusioni rassegnate dal rappresentante della Procura Federale, di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda e della penalizzazione di punti in classifica di cui al citato art. 18 C.g.s., stante l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto, tenuto conto delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato; • ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione del diverso contributo dei deferiti, tenuto conto altresì della non particolare gravità dell’elemento soggettivo che sembra emergere dai comportamenti degli stessi; • visti gli artt. 1, 2, 10, 17, 18 e 19 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in parziale accoglimento del deferimento in epigrafe, così decide: a) dichiara non doversi procedere nei confronti del dirigente Dini Paolo in quanto non deferito; b) dichiara l’improcedibilità del deferimento nei confronti di Dini Franco per difetto di notifica dell’atto di contestazione degli addebiti. Commina le seguenti sanzioni: c) squalifica per mesi quattro al calciatore Damiani Marco; d) inibizione per mesi quattro al Presidente Torcoletti Giancarlo; e) inibizione per mesi uno ciascuno ai dirigenti Bellagamba Guglielmo e Gentili Dino; f) inibizione per mesi due al dirigente Brocchini Palmerino; g) inibizione per mesi sei al dirigente Guiducci Emanuele; h) penalizzazione di dieci punti nella classifica del Campionato di competenza nella stagione sportiva in corso 2008/2009 e l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) all’A.S. Polisportiva Cicogna Calcio. Rimette gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le iniziative di competenza.
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