COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE RIVELLINI MARCO avverso sanzione merito gara San Biagio – Filottrano, dell’8.11.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 68 del 12.11.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 26/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE RIVELLINI MARCO avverso sanzione merito gara San Biagio – Filottrano, dell’8.11.2008 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 68 del 12.11.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Rivellini Marco, asseritamene tesserato per l’A.S.D. San Biagio, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni. Avverso tale squalifica ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore sanzionato, chiedendone, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione alla misura minima. Non escludeva, il reclamante, di avere, nell’occasione, proferito qualche frase colorita, ma negava di avere usato espressioni offensive o irriguardose nei confronti dell’arbitro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Rivellini, nell’occasione, protestò nei suoi confronti, proferendo anche degli insulti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentito l’Arbitro; • udito nella camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Rivellini vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto in proprio dal calciatore Rivellini Marco, per l’effetto riducendogli la squalifica a due giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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