COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA JUNIOR MATELICA avverso sanzioni merito gara MMSA – Junior Matelica, del 15.11.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” – Com. Uff. n. 22 del 19.11.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA JUNIOR MATELICA avverso sanzioni merito gara MMSA – Junior Matelica, del 15.11.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” - Com. Uff. n. 22 del 19.11.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Procaccini Elia, asseritamene tesserato per la Polisportiva Junior Matelica, la sanzione della squalifica per tre gare effettive “per condotta di gioco gravemente violenta nei confronti di un avversario”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Junior Matelica chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. A dire della reclamante, infatti, si sarebbe trattato di uno scontro di gioco del Procaccini con un avversario e non di un atto di violenza. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame sia meritevole di accoglimento. Invero, dagli atti ufficiali di gara emerge chiaramente che il Procaccini fu espulso dall’arbitro per grave fallo di gioco, per essere entrato con il piede a martello in modo scomposto, colpendo al ginocchio un avversario. Secondo la normativa federale vigente, per la sussistenza di un atto violento sanzionabile nel minimo con tre giornate di squalifica, si richiede l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e l’intenzionale aggressività di tale gesto sul piano dell’elemento psicologico. Con riferimento al caso di specie, nella condotta ascritta al Procaccini non appaiono sussistenti detti requisiti. La Commissione pertanto reputa commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per due gare effettive. P.Q.M. la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Junior Matelica, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Procaccini Elia. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it