COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. C.S.I. RECANATI avverso sanzioni merito gara C.S.I. Recanati – J. P. Recanati, del 15.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 20 del 19.11.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. C.S.I. RECANATI avverso sanzioni merito gara C.S.I. Recanati – J. P. Recanati, del 15.11.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 20 del 19.11.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Calvari Cristiano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sette gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’arbitro, nel corso della gara in esame. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. C.S.I. Recanati, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, concesse le attenuanti del caso e quelle generiche, una sensibile riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva alla luce del comportamento effettivamente tenuto dal proprio calciatore. La reclamante, contestando la possibilità dell’ufficiale di gara di valutare esattamente gli accadimenti, nella difficile situazione ambientale da lui stesso descritta e nei pochi istanti a disposizione, asseriva che nella condotta del Calvari, in realtà, non vi furono modalità ed intenzioni offensive o minacciose nei confronti dell’arbitro. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il calciatore Calvari, nell’occasione, appoggiandogli le mani sul petto, con gesto di stizza, lo spinse facendogli fare un piccolo passo indietro. Gli rivolse poi un insulto, dandogli anche una manata che gli fece cadere quanto aveva in mano: cartellini, taccuino e fischietto. Il gesto non gli causò dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati la reclamante e l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al calciatore Calvari e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto offensivo ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara, priva tuttavia di qualsivoglia componente di violenza; • ritenuto che il comportamento posto in essere dal calciatore sanzionato, grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. C.S.I. Recanati, per l’effetto riducendo a sei giornate di gara la squalifica del calciatore Calvari Cristiano. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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