COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b)Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MASSANO Claudio, calciatore tesserato della società ASD Saviglianese e della società ASD SAVIGLIANESE per rispondere rispettivamente il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, con riferimento all’art. 111 comma 1 delle N.O.I.F. e la società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 16/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
b)Deferimento della Procura Federale nei confronti
del signor MASSANO Claudio, calciatore tesserato
della società ASD Saviglianese e della società ASD
SAVIGLIANESE per rispondere rispettivamente il primo
della violazione dell’art. 1, comma 1, con
riferimento all’art. 111 comma 1 delle N.O.I.F. e
la società della violazione di cui all’art. 4 comma
2 C.G.S.
Con atto del 26/06/08 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione il sig. MASSANO Claudio, calciatore tesserato dell’ASD
SAVIGLIANESE, per avere posto in essere una condotta tesa a simulare un
cambiamento di residenza al fine di conseguire il beneficio dello
svincolo invece connesso ad un effettivo cambio di residenza,
stabilendola fittiziamente in un Comune di altra Regione e di Provincia
non limitrofa a quella precedente, nonché la Società medesima a titolo di
responsabilità oggettiva per il comportamento ascrivibile al proprio
tesserato.
Il presente procedimento trae origine dalla contestazione formale che la
società Saviglianese ha proposto nei confronti della richiesta di
svincolo comunicata dal tesserato Massano Claudio per cambio di
residenza.
Con una lettera inviata, in data 11/10/07, alla F.I.G.C., la Saviglianese
comunicava che il calciatore Massano Claudio non si era in realtà
trasferito in Sardegna in quanto risultava abitare in Alba, c.so Casale
n. 116, presso i suoi genitori e che il medesimo stava proseguendo gli
studi in Torino, allenandosi con altra società, il Corneliano Calcio.
Del caso si occupava la Commissione Tesseramenti che a seguito di una
approfondita attività istruttoria che sostanzialmente accertava
l’inattendibilità di quanto dichiarato dal calciatore a sostegno
dell’istanza di svincolo, rigettava il reclamo del Massano trasmettendo i
relativi atti alla Procura Federale.
All’esito dell’attività d’indagine svolta dal collaboratore della Procura
Federale, avv. Umberto Congiatu, si è avuta ulteriore conferma della non
veridicità delle dichiarazioni rese dal Massano in occasione della
richiesta di svincolo. A tal proposito si sottolinea come questi non
abbia risposto alla convocazione fissata per il giorno 21/05/08 presso la
delegazione provinciale F.I.G.C. di Carbonia, comunicando a mezzo fax di
essere impossibilitato in quanto a Torino per motivi di studio. Tale
giustificazione, se pur in astratto attendibile, era però in netto
contrasto con quanto il ragazzo aveva dichiarato alla Commissione
Tesseramenti, allorquando affermava che gli impegni universitari, nel
2006 – 2007, lo avevano trattenuto a Torino da settembre a marzo,
consentendogli invece di risiedere a S.Antioco dal marzo all’agosto
2007.
Tali affermazioni sono state, inoltre, contraddette da quanto dichiarato
sia dal Presidente, sig. De Bellis Gianni, che dall’allenatore, sig.
Pingue Sebastiano, del Corneliano Calcio, i quali hanno dichiarato che il
Massano si era più volte allenato durante il periodo estivo con tale
ultima società.
Nella seduta del 10/10/08, avanti a questa Commissione è comparso l’avv.
Stefano Papa in rappresentanza della Procura Federale. E’ altresì
comparso il sig. Michele Di Mauro, dirigente delegato della società
Saviglianese. Non è comparso il sig. Massano Claudio regolarmente
convocato.
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva
l’applicazione delle sanzioni della squalifica per mesi sei a carico del
sig. Massano e dell’ammenda di € 500 e dell’ammonizione a carico della
società Saviglianese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La condotta addebitata al calciatore Massano è stata accertata nel corso
di una approfondita attività d’indagine svolta dapprima dalla Commissione
Tesseramenti e, successivamente, dalla Procura Federale, da cui è emerso
come il tesserato della Saviglianese non abbia stabilmente risieduto nel
Comune di S.Antioco, rilasciando, quindi, agli Organi federali
dichiarazioni non veritiere.
Con tale comportamento il Massano ha in concreto posto in essere una
condotta diretta a simulare un cambio di residenza che, nella realtà, non
si è mai verificato, ciò al fine di usufruire del beneficio di cui al
comma 1 dell’art. 111 delle N.O.I.F., svincolo per cambio di residenza.
Così facendo il Massano ha commesso una palese violazione dei doveri di
lealtà, probità e correttezza sportiva che sono posti alla base di ogni
rapporto riferibile all’attività sportiva.
Appare pertanto equa e commisurata alla gravità del fatto la sanzione
della squalifica per mesi sei richiesta dalla Procura Federale a carico
del Massano.
Non può invece condividersi la richiesta di sanzione formulata dalla
Procura Federale a carico della società Saviglianese per responsabilità
oggettiva della stessa in relazione al fatto del proprio tesserato, posto
che la condotta antisportiva posta in essere dal calciatore Massano non
pare causalmente ricollegabile ad alcun comportamento della società di
appartenenza, che anzi nella fattispecie, in quanto danneggiata, ha dato
corso con la propria denuncia all’attività d’indagine.
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica al signor MASSANO Claudio la sanzione
della squalifica per mesi sei.
Respinge la richiesta di sanzione formulata a carico della società
Saviglianese, ritenendola non responsabile della violazione commessa dal
suo tesserato.
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