COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 13/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della U.S. PONTECURONE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Com. Prov. Alessandria n. 14 del 16.10.2008, con il quale veniva comminata la squalifica sino al 11.10.2010 al giocatore GERVASUTTI Matteo (gara Pontecurone/Cassano Calcio del 11.10.2008 – Campionato Juniores Provinciale)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 13/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo della U.S. PONTECURONE avverso il
provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul
comunicato ufficiale Com. Prov. Alessandria n. 14
del 16.10.2008, con il quale veniva comminata la
squalifica sino al 11.10.2010 al giocatore
GERVASUTTI Matteo (gara Pontecurone/Cassano Calcio
del 11.10.2008 - Campionato Juniores Provinciale)
Con il ricorso in oggetto la U.S. PONTECURONE richiede una riduzione
della sanzione comminata al proprio giocatore sig. GERVASUTTI Matteo,
sminuendo la gravità di quanto accaduto a fine gara sulla base di una
ricostruzione dei fatti in parte diversa da quella risultante dalla
documentazione ufficiale, sostenendo altresì la fortuità del gesto
violento compiuto nei riguardi del direttore di gara ed affermando
infine che il giocatore stesso non aveva mai tenuto un comportamento
simile in passato.
Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione
ufficiale della gara, sentita la società ricorrente che ne ha fatto
rituale richiesta, ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la
descrizione dei fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come
noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia
sportiva.
Infatti l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che a seguito della
conclusione dell’incontro, quando le due squadre erano negli spogliatoi,
i giocatori della società ospite schiamazzavano in modo eccessivo, tanto
da determinare una situazione di nervosismo tra i giocatori della società
Pontecurone che tentavano di uscire dal loro spogliatoio. Il direttore di
gara riusciva a calmare gli animi, ma quando la situazione era ormai
tranquilla il sig. GERVASUTTI, guardandolo negli occhi, lo colpiva
violentemente e con cattiveria in piena fronte con due bottiglie d’acqua
piene ed ancora confezionate nell’involucro.
Non possono quindi esservi dubbi in ordine alla volontarietà del gesto,
così come non v’è dubbio che la gravità della condotta del giocatore
GERVASUTTI Matteo giustifichi l’applicazione di una severa e rigorosa
sanzione, tenuto anche conto del fatto che tale gesto non può essere
equiparato ad una semplice percossa, stante la pericolosità delle
conseguenze che ne potevano derivare.
Tuttavia codesta Commissione, tenuto anche conto del fatto che non
risulta agli atti documentazione medica attestante la durata dei postumi
riportati dall’arbitro, ritiene equo disporre una lieve riduzione della
sanzione comminata dal Giudice Sportivo.
Per tali motivi la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
Al 30.6.2010 la squalifica comminata al giocatore GERVASUTTI Matteo.
Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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