COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Ricorso della Società Sportiva G.S.D. GENOLA avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. N. 21 DEL 30/10/2008 (Gara Genola – Cavour, del 19/10/08, campionato Promozione).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
a)Ricorso della Società Sportiva G.S.D. GENOLA
avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al
C.U. N. 21 DEL 30/10/2008 (Gara Genola - Cavour, del
19/10/08, campionato Promozione).
Con reclamo tempestivamente proposto e debitamente notificato alla
controparte, la Società Sportiva G.S.D. Genola ha impugnato la decisione
adottata dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Genola – Cavour,
svoltasi in data 19/10/08, con la quale è stata applicata alla ricorrente
la sanzione della perdita della gara in seguito all’applicazione
dell’art. 17 comma 5 del C.G.S..
A sostegno del proprio ricorso la società Genola, pur ammettendo l’errore
e la conseguente violazione regolamentare, evidenzia come in realtà lo
svolgimento dell’incontro non ne sia stato in alcun modo influenzato e
che, al contrario, l’erronea sostituzione abbia portato uno svantaggio
alla ricorrente visto che dopo pochi minuti aveva segnato la squadra
avversaria.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Vero è che la violazione regolamentare si è protratta solo per pochi
minuti, ma è giurisprudenza costante di questa Commissione considerare
prevalente l’aspetto formale dell’irregolarità sanzionata ai sensi
dell’art. 17 comma 5 C.G.S., rispetto a valutazioni di carattere
sostanziale che, non potendo essere ancorate a parametri di giudizio
certi ed oggettivi, finirebbero per inficiare la corretta ed uniforme
applicazione della regola stessa.
Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare,
r i g e t t a
il ricorso proposto dalla società G.S.D. Genola, ponendo a carico della
stessa la tassa di reclamo che non risulta versata.
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