COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della società U.C.D. ARBORIO avverso delibera del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 15 del 6118 Delegazione Provinciale di Vercelli in relazione alla gara VILLANOVA – ARBORIO del 12102008, Campionato di II Categoria Girone VC

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della società U.C.D. ARBORIO avverso delibera del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 15 del 6118 Delegazione Provinciale di Vercelli in relazione alla gara VILLANOVA – ARBORIO del 12102008, Campionato di II Categoria Girone VC Con ricorso inviato in data 10112008 la Società U.C.D. ARBORIO interpone reclamo avverso il provvedimento indicato in oggetto con il quale il Giudice Sportivo infliggeva. alla società ARBORIO la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: VILLANOVA – ARBORIO 3 – 0; la sanzione dell’AMMENDA per € 350 nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica; ai giocatori BELVISO Natale tesserato per la società PRATESE e BORRUTO Simone tesserato per la società SAN ROCCO la sanzione della SQUALIFICA fino al 2829 e al dirigente accompagnatore della società. ARBORIO sig. ARDISSONE Gianni la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 3069; con il reclamo viene richiesta unicamente la riduzione delle squalifiche comminate agli atleti. La Società ricorrente si scusa per l’accaduto sostenendo che i fatti accertati sono accaduti a causa della superficialità di un dirigente e che i giocatori sanzionati sono stati traditi dalla smania di giocare e dalla carenza di comunicazioni da parte della Federazione. Il ricorso è infondato e va respinto. Innanzi tutto va precisato che, vertendo il ricorso solo ed esclusivamente sull’entità delle squalifiche comminate ai giocatori e non su circostanze che potrebbero mutare il risultato della gara, l’esame nel merito non è precluso dal mancato avviso alla controparte. Quanto alla posizione del BELVISO e del BORRUTO, le condotte accertate sono pacificamente contrarie al dovere di lealtà correttezza e probità che deve ispirare il comportamento di tutti i tesserati e pertanto il giudizio di gravità formulato dal Giudice di primo grado appare del tutto congruo ai fatti a nulla valendo le poco credibili giustificazioni avanzate dalla Società ricorrente. Alla luce di quanto esposto la Commissione Disciplinare RIGETTA il ricorso presentato dalla Società U.C.D. ARBORIO dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata:
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