COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S. MONCALIERI CALCIO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara STELLAZZURRA – MONCALIERI disputatasi il 5/10/08 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 27/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Reclamo proposto dalla A.S. MONCALIERI CALCIO
avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine
alla gara STELLAZZURRA – MONCALIERI disputatasi il
5/10/08 nell’ambito del Campionato di Prima
Categoria.
Con il reclamo in oggetto, inoltrato a mezzo raccomandata spedita il
5/11/08, la A.S. MONCALIERI CALCIO contesta l’inibizione fino al 16/01/09
inflitta dal Giudice sportivo al proprio dirigente accompagnatore, Sig.
FERRANTI Attilio, per aver sottoscritto una distinta comprendente, fra
gli altri, il calciatore MASTROIANNI Andrea che non avrebbe potuto
prendere parte alla gara perchè squalificato.
La suddetta sanzione fa parte di una serie di provvedimenti, riportati
sul C.U. n° 19 del 16/10/08, assunti dal Giudice sportivo in accoglimento
del reclamo proposto dalla Società STELLAZZURRA successivamente alla
disputa della gara del Campionato di Prima Categoria STELLAZZURRA –
MONCALIERI del 5/10/08..
La Commissione disciplinare territoriale,
rilevato preliminarmente che il ricorso in oggetto risulta carente di una
valida sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società;
constatato, altresì, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di
sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui
è riportata la decisione che si intende impugnare, con palese violazione
del disposto normativo di cui all’art. 38 n° 2 del C.G.S.;
ritenuto che la mancata osservanza delle sopra riportate disposizioni
inficia in modo assoluto la validità dell’atto e, di conseguenza,
preclude l’esame del merito;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso in questione, disponendo l’incameramento della prescritta
tassa di € 130 che non risulta versata dalla A.S. MONCALIERI CALCIO e,
conseguentemente,
CONFERMA
l’inibizione fino al 16/01/09 inflitta dal Giudice sportivo al dirigente
accompagnatore Sig: FERRANTI Attilio.
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