COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società G.S.D GENOLA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 19 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta del 16.10.2008 in riferimento alla gara TRE VALLI – GENOLA del 12.10.2008 valida per il Campionato di Promozione – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della Società G.S.D GENOLA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 19 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta del 16.10.2008 in riferimento alla gara TRE VALLI – GENOLA del 12.10.2008 valida per il Campionato di Promozione – Girone C Con il ricorso in oggetto la Società GENOLA lamenta l’eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente GULLINO Giuseppe (inibizione sino al 13.12.2008). Il ricorso, peraltro, deve essere preliminarmente dichiarato inammissibile in quanto presentato fuori termine. Infatti esso è stato spedito in data 24.10.2008 (come da documentazione in atti) ovvero oltre i sette giorni dalla pubblicazione del C.U. (16.10.2008) sul quale veniva comunicata la sanzione impugnata P.Q.M. la Commissione Disciplinare, dichiara inammissibile il presente reclamo.Pone a carico della società G.S.D. GENOLA la tassa di reclamo.
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