COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della società U.S.D. LE GRANGE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 25 del 20112008 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara LE GRANGE – LIBERTAS BIELLA CARISIO disputata in data 16112008, Campionato di Promozione Girone D.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della società U.S.D. LE GRANGE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 25 del 20112008 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara LE GRANGE – LIBERTAS BIELLA CARISIO disputata in data 16112008, Campionato di Promozione Girone D. Con ricorso inviato in data 21112008 la Società LE GRANGE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il giocatore BARBI Luca, e ne chiede la riduzione. La società ricorrente riconosce la ricostruzione del fatto riportata nella delibera impugnata, tuttavia in ragione della pregressa correttezza del giocatore ritiene che il comportamento del BARBI possa essere valutato con meno rigore. Il ricorso può trovare accoglimento. Tenuto conto che, come risulta dal referto, la manata all’avversario che ha dato luogo all’espulsione del BARBI, traeva origine da un precedente fallo subito, tale condotta appare adeguatamente sanzionata con due giornate di squalifica aumentate di un ulteriore turno di gara per le volgari offese rivolte all’arbitro. Viceversa non si ritiene di dover sanzionare il gesto di stizza che ha determinato la rottura della bandierina del calcio d’angolo siccome compiuto sul “terreno amico” e ai danni di una società che, attraverso il ricorso, reclama essa stessa maggiore benevolenza. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIDUCE la squalifica a carico di BARBI Luca, rideterminandone la durata in tre turni di gara. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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