COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Ricorso del G.S.D. SAN REMO 72 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Com. Reg. Piemonte e Valle d’Aosta n. 25 del 20.11.2008, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro giornate al giocatore DE CONCILIS Vladimiro (gara Bassa Val Susa/San Remo 72 del 16.11.2008-Campionato di I Categoria Girone E)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Ricorso del G.S.D. SAN REMO 72 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Com. Reg. Piemonte e Valle d’Aosta n. 25 del 20.11.2008, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro giornate al giocatore DE CONCILIS Vladimiro (gara Bassa Val Susa/San Remo 72 del 16.11.2008-Campionato di I Categoria Girone E) Con il ricorso in oggetto, pervenuto in data 24.11.2008, integrato da successivo ricorso del 29.11.2008, la società SAN REMO 72 richiede una riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. De Concilis Vladimiro, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed affermando che il giocatore nell’effettuare la rimessa laterale non avrebbe scagliato il pallone contro il direttore di gara, bensì verso un proprio compagno di squadra che in effetti lo avrebbe ricevuto per proseguire l’azione di gioco. La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e la documentazione di gara, sentita la società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, ritiene che la volontarietà del gesto sanzionato non possa essere messa in dubbio, tenuto conto delle risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce piena prova per gli organi della giustizia sportiva. Tuttavia, considerata la modesta gravità del gesto ed il fatto che il direttore di gara, informalmente sentito, ha confermato che il pallone scagliato dal giocatore squalificato lo avrebbe in effetti soltanto sfiorato, codesta Commissione ritiene equo disporre una lieve riduzione della sanzione. Per tali motivi SI RIDUCE A tre giornate la squalifica comminata al giocatore DE CONCILIS Vladimiro. Nulla si dispone relativamente alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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