COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c)Reclamo dell’A.S.D. PEROSA FOOT-BALL CLUB avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 15 del 27/11/2008, con riferimento alle sanzioni disciplinari dallo stesso adottate in relazione alla gara PEROSA A.S.D. – BORGARETTO CALCIO, disputata in data 22/11/08 nell’ambito del campionato Juniores organizzato dalla delegazione di Pinerolo.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c)Reclamo dell’A.S.D. PEROSA FOOT-BALL CLUB avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 15 del 27/11/2008, con riferimento alle sanzioni disciplinari dallo stesso adottate in relazione alla gara PEROSA A.S.D. – BORGARETTO CALCIO, disputata in data 22/11/08 nell’ambito del campionato Juniores organizzato dalla delegazione di Pinerolo. Con il provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale indicato all’oggetto il Giudice Sportivo presso la delegazione provinciale di Pinerolo adottava a carico della società ricorrente le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda di € 50,00 a titolo di responsabilità oggettiva, per la sospensione dell’incontro PEROSA - BORGARETTO provocata dal mancato funzionamento dell’illuminazione dell’impianto sportivo. Rilevata la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover annullare il provvedimento del Giudice Sportivo, per le ragioni di seguito evidenziate. Preliminarmente è opportuno evidenziare che nel proprio referto il direttore di gara segnalava che il mancato funzionamento dell’impianto d’illuminazione, che comportò la sospensione della gara, era riconducibile alla mancata erogazione della corrente elettrica da parte della centrale e non da una cattiva manutenzione dello stesso. In allegato al presente reclamo, a conforto di quanto dichiarato dal direttore di gara, la società ricorrente ha prodotto a questa Commissione Disciplinare una dichiarazione sottoscritta dal sig. Andrea MOGLIA, responsabile tecnico dell’ENEL, nella quale si evidenzia che il mancato funzionamento dell’impianto sarebbe dipeso da un disservizio dell’azienda erogatrice del servizio di corrente elettrica, che nella giornata di sabato 22/11/2008 ha dovuto interrompere a più riprese l’erogazione di corrente elettrica tra le 15,39 e le 19,22, a causa di eventi eccezionali che hanno interessato l’impianto di distribuzione a 15000 volts. Rilevato pertanto che, alla luce di quanto affermato dal direttore di gara nel referto dell’incontro de quo e della dichiarazione citata, non sussistono ragioni per addebitare l’interruzione della partita alla eventuale incuria nella gestione dell’impianto d’illuminazione da parte dei ricorrenti, atteso che vi è semmai la prova contraria che il mancato funzionamento delle luci sia stato provocato dalla temporanea ed eccezionale interruzione della erogazione di corrente elettrica da parte del fornitore e che tale situazione fosse del tutto imprevedibile per il ricorrente, con conseguente applicazione nel caso in esame del principio di cui all’art. 17, comma IV, seconda parte, C.G.S, P.Q.M. La Commissione Disciplinare, delibera di accogliere il reclamo proposto dall’A.S.D. PEROSA FOOT-BALL CLUB e di annullare il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante e pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 27/11/2008, disponendo la ripetizione dell’incontro A.S.D. PEROSA – BORGARETTO CALCIO. In seguito all’accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dal ricorrente.
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