COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Reclamo proposto dal CENTRO SPORTIVO DON BOSCO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara LEO CHIERI – DON BOSCO disputatasi il 22/11/08 nell’ambito del Campionato Allievi.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Reclamo proposto dal CENTRO SPORTIVO DON BOSCO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara LEO CHIERI – DON BOSCO disputatasi il 22/11/08 nell’ambito del Campionato Allievi. Con il reclamo in oggetto, inviato a mezzo raccomandata spedita in data 06/12/08, il CENTRO SPORTIVO DON BOSCO contesta la squalifica per sei gare inflitta al proprio calciatore SORCE Daniele dal Giudice sportivo della Delegazione provinciale di Asti. La decisione sopra riportata è stata pubblicata in data 27/11/08 sul Comunicato ufficiale n° 20 della Delegazione provinciale di Asti. Il C.S. DON BOSCO ritiene eccessiva la punizione inflitta dal Giudice sportivo al calciatore SORCE Daniele in relazione ai fatti attribuitigli e contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita LEO CHIERI – DON BOSCO, disputatasi il 22/11/08 nell’ambito del Campionato Allievi. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38 n° 2 del C.G.S., DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo che non risulta versata dal CENTRO SPORTIVO DON BOSCO; CONFERMA la squalifica per sei gare inflitta al giocatore SORCE Daniele.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it