COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 18/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo della Società Sportiva A.S.D. SPORTROERO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 20 del 04/12/08 Comitato Provinciale di Cuneo, nei confronti del tesserato Roberto Russo (Gara Santostefanese – Sportroero del 22/11/08, campionato Giovanissimi, girone D).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 18/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo della Società Sportiva A.S.D. SPORTROERO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 20 del 04/12/08 Comitato Provinciale di Cuneo, nei confronti del tesserato Roberto Russo (Gara Santostefanese - Sportroero del 22/11/08, campionato Giovanissimi, girone D). Con reclamo tempestivamente proposto la Società Sportiva A.S.D. SPORTROERO ha impugnato la decisione adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. Roberto Russo, squalificato fino al 28/02/09 per condotta gravemente offensiva nei confronti dell’arbitro. A sostegno del reclamo la ricorrente ha sostenuto come i fatti indicati dal direttore di gara nel proprio rapporto arbitrale non sarebbero riferibili al sig. Russo, il quale non avrebbe messo le mani addosso all’arbitro come al contrario si evince dagli atti ufficiali. Viene, altresì, richiesto un confronto con il direttore di gara, richiesta che non può però trovare accoglimento in quanto atto istruttorio non consentito. L’esame degli atti ufficiali, fonte di prova privilegiata nella giustizia sportiva, non lascia spazio alcuno alla accoglibilità della tesi difensiva. E’ stato redatto un supplemento di rapporto dedicato proprio al comportamento dei dirigenti di entrambe le squadre, dal quale emerge la condotta del sig. Russo Roberto. La descrizione dei fatti è precisa e dettagliata, e mette in piena luce il comportamento ingiurioso del tesserato. Se nessun dubbio residua in ordine alla responsabilità del sig. Russo, diversa è l’opinione di questa Commissione in ordine alla quantificazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, che si ritiene eccessiva, sia per la non particolare gravità dei fatti accaduti, sia in considerazione dell’entità della squalifica inflitta al sig. Di Dio, allenatore della squadra avversaria e responsabile di condotte del tutto analoghe. Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare, ritenuto che la sanzione disciplinare, pur correttamente irrogata dal Giudice Sportivo, sia però eccessiva in base ad una valutazione complessiva dei fatti d e l i b e r a di comminare al sig. Roberto Russo la sanzione della squalifica fino al 31/01/09.
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