COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 23/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a)Reclamo dell’A.S.D CITTA’ DI BAVENO 1908 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 27 Novembre 2008 della Delegazione Provinciale del Verbano – Cusio – Ossola, con riferimento alle sanzioni disciplinari dallo stesso adottate in relazione alla gara CITTA DI BAVENO -1908 – SUNESE, disputata in data 22/11/08 nell’ambito del campionato Allievi Fascia B organizzato dalla delegazione di Verbania.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 23/12/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a)Reclamo dell’A.S.D CITTA’ DI BAVENO 1908 avverso
la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul
comunicato ufficiale n. 21 del 27 Novembre 2008
della Delegazione Provinciale del Verbano - Cusio -
Ossola, con riferimento alle sanzioni disciplinari
dallo stesso adottate in relazione alla gara CITTA
DI BAVENO -1908 - SUNESE, disputata in data 22/11/08
nell’ambito del campionato Allievi Fascia B
organizzato dalla delegazione di Verbania.
Con il provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale indicato
all’oggetto il Giudice Sportivo presso la delegazione provinciale di
Pinerolo adottava a carico della società ricorrente la sanzione della
perdita della gara a titolo di responsabilità oggettiva, per la
sospensione dell’incontro CITTà DI BAVENO 1908 - SUNESE provocata dal
mancato funzionamento dell’illuminazione dell’impianto sportivo.
Rilevata la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a
disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover annullare il
provvedimento del Giudice Sportivo, per le ragioni di seguito
evidenziate.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che nel proprio referto il
direttore di gara ha segnalato che la gara in questione è stata, dapprima
iniziata con ritardo, e poi definitivamente sospesa, a causa del cattivo
funzionamento dell’impianto di illuminazione senza però alcuna
indicazione sulle eventuali ragioni di tale stato di cose.
In allegato al presente reclamo, peraltro, la società ricorrente ha
prodotto a questa Commissione Disciplinare una dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante della società IEC S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI
BORGOMANERO, nella quale si evidenzia che il mancato funzionamento
dell’impianto sarebbe dipeso da un corto circuito sulla pompa di
sollevamento acque in fogna avvenuto in data 22.11.2008, in occasione
della gara in parola, che ha provocato il guasto anche all’impianto di
illuminazione in questione poiché entrambi allacciati al medesimo quadro
elettrico. Prosegue la dichiarazione, rilevando che la riparazione della
pompa in questione avvenuta nella mattinata del 23.11.2008 (la domenica
immediatamente successiva alla gara in parola ovvero non appena
possibile) ha consentito il regolare svolgimento delle gare
Rilevato pertanto che, alla luce di quanto affermato dal direttore di
gara nel referto dell’incontro de quo e della dichiarazione citata, non
sussistano ragioni per addebitare l’interruzione della partita alla
eventuale incuria nella gestione dell’impianto d’illuminazione da parte
della ricorrente, atteso che vi è semmai la prova contraria che il
mancato funzionamento delle luci sia stato provocato dalla temporanea ed
eccezionale interruzione della erogazione di corrente elettrica a causa
di un corto circuito non addebitabile in alcun modo alla medesima
(peraltro nemmeno relativo all’impianto di illuminazione) e che tale
situazione fosse del tutto imprevedibile, con conseguente applicazione
nel caso in esame del principio di cui all’art. 17, comma IV, seconda
parte, C.G.S,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, delibera di accogliere il reclamo proposto
dall’A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908 e di annullare il provvedimento
disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società
reclamante e pubblicato sul comunicato ufficiale n. 21 del 27 novembre
2008 della Delegazione Provinciale del Verbano - Cusio - Ossola,
disponendo la ripetizione dell’incontro A.S.D. CITTA’ DI BAVENO 1908 -
SUNESE.
In seguito all’accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla
tassa di reclamo che non risulta versata dal ricorrente.
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