COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 23/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a)Reclamo dell’A.S.D CITTA’ DI BAVENO 1908 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 27 Novembre 2008 della Delegazione Provinciale del Verbano – Cusio – Ossola, con riferimento alle sanzioni disciplinari dallo stesso adottate in relazione alla gara CITTA DI BAVENO -1908 – SUNESE, disputata in data 22/11/08 nell’ambito del campionato Allievi Fascia B organizzato dalla delegazione di Verbania.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 23/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a)Reclamo dell’A.S.D CITTA’ DI BAVENO 1908 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 27 Novembre 2008 della Delegazione Provinciale del Verbano - Cusio - Ossola, con riferimento alle sanzioni disciplinari dallo stesso adottate in relazione alla gara CITTA DI BAVENO -1908 - SUNESE, disputata in data 22/11/08 nell’ambito del campionato Allievi Fascia B organizzato dalla delegazione di Verbania. Con il provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale indicato all’oggetto il Giudice Sportivo presso la delegazione provinciale di Pinerolo adottava a carico della società ricorrente la sanzione della perdita della gara a titolo di responsabilità oggettiva, per la sospensione dell’incontro CITTà DI BAVENO 1908 - SUNESE provocata dal mancato funzionamento dell’illuminazione dell’impianto sportivo. Rilevata la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover annullare il provvedimento del Giudice Sportivo, per le ragioni di seguito evidenziate. Preliminarmente è opportuno evidenziare che nel proprio referto il direttore di gara ha segnalato che la gara in questione è stata, dapprima iniziata con ritardo, e poi definitivamente sospesa, a causa del cattivo funzionamento dell’impianto di illuminazione senza però alcuna indicazione sulle eventuali ragioni di tale stato di cose. In allegato al presente reclamo, peraltro, la società ricorrente ha prodotto a questa Commissione Disciplinare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società IEC S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI BORGOMANERO, nella quale si evidenzia che il mancato funzionamento dell’impianto sarebbe dipeso da un corto circuito sulla pompa di sollevamento acque in fogna avvenuto in data 22.11.2008, in occasione della gara in parola, che ha provocato il guasto anche all’impianto di illuminazione in questione poiché entrambi allacciati al medesimo quadro elettrico. Prosegue la dichiarazione, rilevando che la riparazione della pompa in questione avvenuta nella mattinata del 23.11.2008 (la domenica immediatamente successiva alla gara in parola ovvero non appena possibile) ha consentito il regolare svolgimento delle gare Rilevato pertanto che, alla luce di quanto affermato dal direttore di gara nel referto dell’incontro de quo e della dichiarazione citata, non sussistano ragioni per addebitare l’interruzione della partita alla eventuale incuria nella gestione dell’impianto d’illuminazione da parte della ricorrente, atteso che vi è semmai la prova contraria che il mancato funzionamento delle luci sia stato provocato dalla temporanea ed eccezionale interruzione della erogazione di corrente elettrica a causa di un corto circuito non addebitabile in alcun modo alla medesima (peraltro nemmeno relativo all’impianto di illuminazione) e che tale situazione fosse del tutto imprevedibile, con conseguente applicazione nel caso in esame del principio di cui all’art. 17, comma IV, seconda parte, C.G.S, P.Q.M. La Commissione Disciplinare, delibera di accogliere il reclamo proposto dall’A.S.D. CITTA DI BAVENO 1908 e di annullare il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante e pubblicato sul comunicato ufficiale n. 21 del 27 novembre 2008 della Delegazione Provinciale del Verbano - Cusio - Ossola, disponendo la ripetizione dell’incontro A.S.D. CITTA’ DI BAVENO 1908 - SUNESE. In seguito all’accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dal ricorrente.
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