COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 23/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo dell’A.S.D. NUOVO REAL BORGARO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 32 del 11/12/2008, con riferimento alle sanzioni disciplinari dallo stesso adottate in relazione alla gara PERTUSA BIGLIERI – NUOVO REAL BORGARO, disputata in data 7/12/08 nell’ambito del Campionato di Prima categoria, girone D, organizzato dal Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 23/12/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b)Reclamo dell’A.S.D. NUOVO REAL BORGARO avverso la
decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul
comunicato ufficiale n. 32 del 11/12/2008, con
riferimento alle sanzioni disciplinari dallo stesso
adottate in relazione alla gara PERTUSA BIGLIERI –
NUOVO REAL BORGARO, disputata in data 7/12/08
nell’ambito del Campionato di Prima categoria,
girone D, organizzato dal Comitato Regionale
Piemonte e Valle D’Aosta.
Con il provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale indicato
all’oggetto il Giudice Sportivo ha disposto le squalifiche del sig.
MODAFFARI Tonino (allenatore del NUOVO REAL BORGARO) e del calciatore DI
NOBILE Lazzaro.
Entrambi i provvedimenti disciplinari sono riconducibili al comportamento
minaccioso e offensivo tenuto al termine della gara dai due tesserati
della citata società nei confronti dell’arbitro e annotati dallo stesso
con dovizia di particolari nel supplemento al rapporto di gara.
Avverso al citato provvedimento ricorre l’A.S.D. NUOVO REAL BORGARO, con
reclamo sottoscritto dal Presidente in data 11/12/2008, la quale da un
lato evidenzia l’errore di persona commesso dal direttore di gara
nell’identificare in MODAFFARI Tonino quale uno dei due soggetti che lo
avrebbero insultato al termine della gara, dall’altro che il giocatore DI
NOBILE, pur reo di avere insultato l’arbitro, si sarebbe limitato a
reagire agli attacchi verbali e anche fisici posti in essere nei suoi
confronti da parte di un giocatore ed alcuni tifosi della squadra
avversaria.
Rilevata preliminarmente la tempestività del reclamo ed esaminati tutti
gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover
riformare parzialmente il provvedimento del Giudice Sportivo, per le
ragioni di seguito evidenziate.
Per quanto riguarda la responsabilità del sig. MODAFFARI Tonino in merito
alle condotte descritte dall’arbitro non sussistono dubbi, atteso che da
un lato è del tutto inverosimile che l’arbitro possa avere confuso
l’allenatore della squadra con il dirigente accompagnatore CHIRULLI
Angelo, dall’altro lo stesso direttore di gara spende parole di elogio
nei confronti di quest’ultimo e del suo tentativo di rasserenare gli
animi del proprio allenatore e del DI NOBILE, mostrando in tal modo di
aver perfettamente riconosciuto i rispettivi ruoli e distinto le condotte
dagli stessi tenuti in occasione dei fatti in questione.
In parte diversa deve essere, per contro, la valutazione del
comportamento tenuto dal DI NOBILE al di fuori dello spogliatoio e solo
in parte constatata dal direttore di gara.
Proprio la circostanza che quest’ultimo non abbia assistito integralmente
alla parte iniziale del diverbio occorso tra il DI NOBILE da un lato, e i
giocatori e i tifosi avversari dall’altro, depone invero a favore del
primo: in applicazione del principio del favor rei e della massima di
esperienza che spesso certe condotte violente e irrazionali trovano la
loro fonte in una condotta quantomeno provocatoria posta in essere da
parte di chi tale violenza finisce per subire.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare dispone la conferma della squalifica
applicata al sig. MODAFFARI Tonino e in parziale accoglimento del reclamo
proposto dall’A.S.D. NUOVO REAL BORGARO riduce a tre giornate la
squalifica inflitta al sig. DI NOBILE Lazzaro.
In seguito all’accoglimento parziale del reclamo nulla si stabilisce in
merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dal ricorrente.
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