COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori RUSSINI Gianenzio, Presidente U.S.D. PRATESE, IASCHI Massimo e ANSELMO Marco rispettivamente Presidente e dirigente della società A.S.D. GATTINARA, PICCOLROAZ Sandro, calciatore e delle società U.S.D. PRATESE e A.C.D. GATTINARA per rispondere rispettivamente i primi due della violazione di cui agli artt. 7 commi 1 e 2 Statuto Federale in relazione ed in virtù del combinato disposto degli artt. 10 comma 2 C.G.S e 39 comma 5 N.O.I.F, l’ANSELMO e il PICCOLROAZ della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione ART. 7 commi 1 e 2 Statuto Federale, le Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 21 del 30/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori RUSSINI Gianenzio, Presidente U.S.D. PRATESE, IASCHI Massimo e ANSELMO Marco rispettivamente Presidente e dirigente della società A.S.D. GATTINARA, PICCOLROAZ Sandro, calciatore e delle società U.S.D. PRATESE e A.C.D. GATTINARA per rispondere rispettivamente i primi due della violazione di cui agli artt. 7 commi 1 e 2 Statuto Federale in relazione ed in virtù del combinato disposto degli artt. 10 comma 2 C.G.S e 39 comma 5 N.O.I.F, l’ANSELMO e il PICCOLROAZ della violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione ART. 7 commi 1 e 2 Statuto Federale, le Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. Con atto del 2598 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. RUSSINI ed il sig. IASCHI per avere nelle loro rispettive qualità di Presidenti delle società PRATESE e GATTINARA, utilizzato il calciatore PICCOLROAZ in assenza di formale tesseramento e, quindi, senza copertura assicurativa, il sig. ANSELMO e lo stesso IASCHI per avere sottoscritto in qualità di dirigenti accompagnatori la distinta di gara con annessa dichiarazione di regolare tesseramento di tutti i calciatori impiegati (PICCOLROAZ compreso), il PICCOLROAZ “per aver posto in essere i comportamenti di cui alla parte motiva”, le società PRATESE e GATTINARA per responsabilità diretta ed oggettiva nel comportamento ascritto ai loro presidenti, dirigente e calciatore. Nella seduta 24108, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale, il sig. RUSSINI, il sig. IASCHI, il sig. ANSELMO, nelle loro rispettive qualità sopra specificate, nonché il sig.. PICCOLROAZ il quale ha precisato di essere attualmente tesserato per la società Riversesia. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Ad eccezione del PICCOLROAZ, tutti i tesserati incolpati, anche in rappresentanza delle società rappresentate, hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata dal Procuratore Federale. Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico del sig. IASCHI mesi sei di inibizione, a carico del sig. RUSSINI mesi quattro di inibizione, a carico del sig. ANSELMO mesi due di inibizione,’ a carico della società GATTINARA. ammenda di € 700,00 con diffida, a carico della società PRATESE ammenda di € 350,00 con diffida A carico del sig. PICCOLROAZ, il Procuratore Federale chiedeva l’applicazione della sanzione della diffida. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto attiene all’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità dei tesserati e delle Società incolpata e considerata la congruità della sanzione concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle parti.. In riferimento alla posizione del PICCOLROAZ, la richiesta della Procura Federale deve essere totalmente disattesa considerato che il tesserato incolpato non sembra, nel presente procedimento, essere gravato da alcuna accusa. Va innanzi tutto osservato che l’atto di deferimento non riporta a che titolo il calciatore venga deferito a giudizio posto che non è stata fatta alcuna menzione della sua attuale qualità di tesserato. L’atto medesimo, inoltre, formulato in modo generico ed improprio un po’ per tutti i tesserati e le società incolpate, non riporta alcuna contestazione al giocatore, ma la semplice enunciazione delle norme che sarebbero state violate, in totale identità con l’ANSELMO, con un generico richiamo alla “parte motiva” dell’atto. Oltretutto, nella parte motiva la posizione del calciatore viene accomunata non solo a quella dell’ANSELMO ma anche a quella dello IASCHI. cui viene addebitata una condotta di utilizzo di calciatore privo di tesseramento, condotta che il PICCOLROAZ non può aver tenuto essendo egli stesso il calciatore utilizzato. Ora, secondo quanto sopra riportato mentre, seppure a fatica si è potuto riordinare il coacervo degli addebiti mossi agli altri incolpati, per il PICCOLROAZ si brancola nel buio più assoluto, a nulla valendo, siccome tardive, le precisazioni effettuate nel corso della seduta dal rappresentante della Procura. E’ inutile sottolineare che l’esigenza di chiarezza, puntualità e precisione nella contestazione degli addebiti è giustificata dalla necessità di mettere l’incolpato in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa e chi giudica nella condizione di poter valutare la sussistenza o meno dei fatti e la loro conformità alla normativa da applicare. P. Q. M. La Commissione Disciplinare applica, a norma dell’art.23 C.G.S., le seguenti sanzioni: - a carico del sig. IASCHI Massimo mesi sei di inibizione - a carico del sig. RUSSINI Gianenzio mesi quattro di inibizione, - a carico del sig. ANSELMO Marco mesi due di inibizione, - a carico della società A.S.D. GATTINARA. ammenda di € 700,00 con diffida, - a carico della società U.S.D. PRATESE ammenda di € 350,00 con diffida dichiara non luogo a provvedere nei confronti del calciatore PICCOLROAZ Sandro.
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