COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 18/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale (dal comunicato ufficiale n. 43/cdn) 72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO FERRERO (DS tesserato per la Soc. US Alessandria Calcio 1912), MASSIMO PUZZANGARA (consigliere della Soc. ACD Arnuzzese), MATTEO ANTICO (calciatore tesserato per la Soc. ACD Arnuzzese) E DELLE SOCIETA’ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 E ACD ARNUZZESE (nota n. 1791/529pf07-08/GT/en del 17.10.2008)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 18/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale (dal comunicato ufficiale n. 43/cdn) 72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO FERRERO (DS tesserato per la Soc. US Alessandria Calcio 1912), MASSIMO PUZZANGARA (consigliere della Soc. ACD Arnuzzese), MATTEO ANTICO (calciatore tesserato per la Soc. ACD Arnuzzese) E DELLE SOCIETA’ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 E ACD ARNUZZESE (nota n. 1791/529pf07-08/GT/en del 17.10.2008) Con atto del 17.10.2008, la Procura Federale ha deferito il Sig. Enrico Ferrero, il Sig. Massimo Puzzangara ed il Sig. Matteo Antico per le violazioni meglio specificate nell’atto di deferimento nonché le Società US Alessandria Calcio 1912 e ACD Arnuzzese per responsabilità oggettiva la prima e diretta la seconda per i fatti ascritti ai propri tesserati. Il deferimento trae origine dalla denuncia fatta dalla Sig.ra Lessio, madre del calciatore Matteo Antico, che lamentava il mancato deposito, da parte del Sig. Ferrero, dell’accordo teso allo svincolo dello stesso dall’US Alessandria, quando lo stesso era ancora minorenne, nonché per essere stata indotta dallo stesso Ferrero e dal Sig. Puzzangara ad apporre la firma apocrifa in luogo del figlio assente sul modulo di tesseramento dello stesso, ormai divenuto maggiorenne, in favore della Società Arnuzzese. Nel corso delle indagini, la Procura Federale ha accertato, altresì, la partecipazione del Sig. Antico ad un Torneo di Calcio a 5 con la squadra DMM X FIVE e ad alcuni allenamenti con la società sportiva Fogliabella, sebbene fosse ancora tesserato per la Società Arnuzzese. All’inizio della riunione odierna, i deferiti Enrico Ferrero e la US Alessandria Calcio hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Enrico Ferrero e la US Alessandria Calcio hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 CGS per quanto riguarda il dirigente nella seguente misura: “pena base: ammenda di € 1.500,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS ad ammenda di € 500,00”, per quanto riguarda invece la Società nella seguente misura: “pena base: ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS ad ammenda di € 333,33”; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) al Sig. Enrico Ferrero e di € 333,33 (trecentotrentatre/33), a carico della US Alessandria Calcio 1912. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Aperto il dibattimento, la Procura Federale ha richiesto l’accertamento della responsabilità del Sig. Puzzangara e della ACD Arnuzzese, da un lato, e del Sig. Antico, dall’altro, per i fatti agli stessi ascritti e quindi l’applicazione delle sanzioni della inibizione per mesi tre (3) per il predetto dirigente, dell’ammenda di € 500,00 per la Società e della squalifica per due (2) giornate per il Sig. Antico. I deferiti, all’infuori del Sig. Antico, si sono invece riportati alla richiesta di proscioglimento contenuta nei rispettivi atti difensivi. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. L’attività di indagine ha consentito di accertare che nel settembre del 2006, tra la US Alessandria, nell’occasione rappresentata dal D.S. Sig. Berago, ed il Sig. Matteo Antico sia intervenuto accordo gratuito ed incondizionato volto allo svincolo del calciatore, che il primo, nel corso dell’audizione del 7.3.2008, ha lealmente affermato di aver dimenticato di depositare in Federazione entro il termine previsto dall’art. 108 NOIF. Ha poi aggiunto di aver comunque reso edotti della situazione la compagine sociale ed il suo successore nella carica, Sig. Ferrero, all’atto del passaggio delle consegne determinato dal suo trasferimento ad altra Società, avvenuto a cavallo dei mesi di novembre e dicembre 2006. Sta di fatto che nel novembre 2006, anche il Ferrero – per quanto risulta dalla denuncia della Sig.ra Lessio – avrebbe omesso, più o meno volontariamente, di dare corso a tale accordo di svincolo e nel luglio del 2007 avrebbe indotto la denunciante ad apporre le firma apocrifa del figlio assente sul modulo di trasferimento temporaneo del giovane alla Società Arnuzzese, che, nell’occasione, avrebbe versato al Ferrero la somma di € 1.500,00 (non regolarmente registrata) con diritto di riscatto fissato alla cifra di € 6.000,00. Il richiamo di detti fatti, anche alla luce della richiesta di applicazione delle sanzioni da parte del Ferrero, risulta necessaria per l’accertamento della responsabilità del Sig. Puzzangara. Risulta difatti documentalmente che detto dirigente, e la US Alessandria di conseguenza, abbiano tratto profitto dalla confusione normativa nella quale si trovava la Sig.ra Lessio – che ignorava la possibilità di depositare autonomamente il noto accordo in Federazione che avrebbe svincolato il figlio senza alcun corrispettivo in favore della Società di appartenenza – inducendola poi a formare un atto nullo in forza del quale lo stesso sarebbe stato trasferito temporaneamente, a titolo oneroso e con la fissazione di una cifra per il diritto di riscatto, alla Arnuzzese. Detto accordo ha determinato il versamento alla US Alessandria dell’importo di € 1.500,00, a mezzo di assegno bancario lasciato in bianco nella parte relativa alla data ed al beneficiario, del quale è stata omessa la registrazione. In questo frangente si è inserita la condotta del Sig. Puzzangara. Lo stesso, in sede di audizione, asserisce di aver ottenuto il gradimento telefonico del Sig. Antico al trasferimento e di aver formalizzato successivamente l’accordo, ma non chiarisce, rimanendo sul vago, le modalità di ufficializzazione e di sottoscrizione dello stesso. Successivamente, nella memoria difensiva, lancia delle accuse precise nei confronti del Ferrero, riferendo che la firma apposta sui documenti del trasferimento del calciatore fu effettuata dalla Sig.ra Lessio sotto precisa richiesta del dirigente Ferrero (dando l’impressione di avere diretta conoscenza delle circostanze), e che la Società Arnuzzese fosse all’oscuro di tutto. Questa Commissione ritiene non credibile tale circostanza tenuto conto che, in vista di un impegno economico che proprio il deferito conferma essere stato esorbitante per la Società, lo stesso abbia inteso concludere l’accordo senza preventivamente conoscere di persona il giovane e si sia limitato ad un semplice contatto telefonico. Sta di fatto che, comunque, anche a voler ammettere la invocata buona fede, il contegno tenuto dal suo dirigente non si sarebbe ispirato a minimi criteri di diligenza, così integrando comunque gli estremi della violazione contestata. Relativamente, infine, alla posizione del Sig. Antico, questa Commissione osserva che proprio dalle dichiarazioni dello stesso emerge la sua partecipazione a tornei ed allenamenti con squadre diverse da quella per la quale era tesserato, così integrandosi la fattispecie allo stesso contestata. L’accertamento della responsabilità del Sig. Puzzangara determina la conseguenziale responsabilità della ACD Arnuzzese. P.Q.M. Infligge al Sig. Puzzangara la inibizione per mesi 1 (uno), alla ACD Arnuzzese l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed al Sig. Antico la squalifica per giornate 2 (due).
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