COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. LIZZANELLO – A.S.D. PRO GIOIA del 12 ottobre 2008 ( Reclamo della A.S.D. LIZZANELLO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 in data 16.10.2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 06/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.D. LIZZANELLO - A.S.D. PRO GIOIA del 12 ottobre 2008 ( Reclamo della A.S.D.
LIZZANELLO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della
società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 in data
16.10.2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
considerato che il direttore di gara, dopo aver esaminato la sua documentazione, ha riconosciuto che
la sostituzione da lui effettuata al 35° del secondo tempo, su richiesta della società A.S.D.
LIZZANELLO, e, più precisamente la sostituzione del n. 10 CASILLI Francesco con il n. 15 RIZZO
Riccardo;
considerato altresì che l’errore di trascrizione del calciatore indicato nel rapporto di gara con il n. 18
(FALCIONE Ennio), deve intendersi, per mero errore materiale commesso dall’arbitro il n. 15 RIZZO
Riccardo nato il 24/11/1989 e che, come tale, manterrebbe immodificato il numero dei calciatori
Juniores, così come previsto dalle norme federali;
ritenuto pertanto fondato il reclamo proposto dalla società A.S.D. LIZZANELLO
P.Q.M.
D E L I B E R A
accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. LIZZANELLO e per l’effetto revocarsi la punizione
sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società A.S.D. PRO GIOIA così
come inflitta dal primo giudice;
confermarsi pertanto il risultato di 1 - 1 conseguito sul terreno di gioco;
Non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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