COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GINOSA – A.C. TORRE del 2 novembre 2008 ( Reclamo della A.S.D. GINOSA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 6.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. GINOSA - A.C. TORRE del 2 novembre 2008 ( Reclamo della A.S.D. GINOSA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 in data 6.11.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto riconoscendo di essere incorso in un mero errore materiale di trascrizione nell’indicare quale calciatore sostituito il n. 15 della A.S.D. GINOSA anziché il calciatore n. 13 della medesima società, quale effettivo calciatore subentrato al n. 11; considerato che la rettificata indicazione del calciatore effettivamente sostituito ha lasciato inalterato il numero dei calciatori Juniores della A.S.D. GINOSA; ritenuto quindi che non sussistono i presupposti, indicati dal primo Giudice, invalidanti la gara in epigrafe citata P.Q.M. D E L I B E R A accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. GINOSA e per l’effetto revocarsi il provvedimento di perdita della gara comminato dal primo Giudice e di ripristinare il risultato, conseguito sul campo di 3 - 0 in favore della società A.S.D. GINOSA; non addebitare la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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