COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO – A.S.D. MINERVINO del 2 novembre 2008 (Reclamo della Società A.S.D. UGGIANO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore CAROPPO Gianluca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 in data 6.11.2008 della Delegazione Provinciale di Lecce).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 20/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. UGGIANO CALCIO - A.S.D. MINERVINO del 2 novembre 2008 (Reclamo della Società
A.S.D. UGGIANO CALCIO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore
CAROPPO Gianluca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 18 in data 6.11.2008 della
Delegazione Provinciale di Lecce).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
ritenuto che il comportamento del calciatore CAROPPO Gianluca può ritenersi gravemente ingiurioso
nei confronti dell’arbitro, ma non anche violento per cui può accedersi ad una riduzione della sanzione
in applicazione delle riscontrate attenuante generiche;
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a 4 giornate la squalifica inflitta al calciatore CAROPPO Gianluca e per l’effetto non addebitarsi la
tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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