COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.C. TORRE – A.S. STRUDA del 9 novembre 2008 (Reclamo della Società A.S. STRUDA in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore BONUSO Alessio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 13.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: A.C. TORRE - A.S. STRUDA del 9 novembre 2008 (Reclamo della Società A.S. STRUDA in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore BONUSO Alessio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 13.11.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che al di la del sostanziale riconoscimento da parte della società reclamante, l’esito delle indagini esperite ha consentito di ritenere del tutto infondate le argomentazioni addotte dalla società A.S. STRUDA; P.Q.M. D E L I B E R A respingere il reclamo proposto dalla società A.S. STRUDA e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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