COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: U.S.D. LUCERA CALCIO – G.S. S. PIO X del 9 Novembre 2008. (Reclamo della società G.S. S. PIO X in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GUACCIO MICHELE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 33 del 13 Novembre 2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI Gara: U.S.D. LUCERA CALCIO – G.S. S. PIO X del 9 Novembre 2008. (Reclamo della società G.S. S. PIO X in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GUACCIO MICHELE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 33 del 13 Novembre 2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come proposto; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; premesso e considerato che con ricorso pervenuto il 20/11/2008 il G.S. S. PIO X di Lucera ha chiesto la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia L.N.D., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 33 del 13/11/2008, con la quale sono state inflitte tre giornate di squalifica al calciatore GUACCIO MICHELE per la commissione di un fatto violento; che l’Arbitro, sentito dinanzi a codesta Commissione Disciplinare, ha confermato che il predetto calciatore colpiva un proprio avversario al 32’ del 2° tempo; che non emergono circostanze scriminanti, anche parziali, in favore del Sig. GUACCIO MICHELE; visto ed appplicato l’art. 19, comma 4, lett. B del Codice di Giustizia Sportiva DELIBERA rigettarsi il reclamo come sopra proposto e, per l’effetto, dispone incamerarsi la relativa tassa.
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