COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CARMIANO – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 23 Novembre 2008 (Reclamo della Società A.S. GIOVENTU CALCIO CUTRO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore CARIDDI Stefano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 27.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. CARMIANO - GIOVENTU CALCIO CUTRO del 23 Novembre 2008 (Reclamo della Società A.S. GIOVENTU CALCIO CUTRO in opposizione al provvedimento disciplinare a carico del calciatore CARIDDI Stefano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 27.11.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conforto negli atti ufficiali per cui va confermato il provvedimento adottato dal primo giudice che appare adeguato al comportamento oltraggioso e antisportivo nei confronti dell’arbitro P.Q.M. D E L I B E R A respingersi il ricorso proposto dalla società A.S.D. GIOVENTU CALCIO CUTRO e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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