COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: G.S.D. URSUS TRANI – A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 16 Novembre 2008 (Reclamo delle Società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 150,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 20.11.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: G.S.D. URSUS TRANI - A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA del 16 Novembre 2008 (Reclamo delle Società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 150,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 34 in data 20.11.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto dal quale si evince che le alterazioni dello stato di luoghi (docce) che la società G.S.D. URSUS TRANI tramite il suo custode dichiara essersi verificata nello spogliatoio della squadra ospitata, non hanno trovato conferma negli atti ufficiali per cui nessuna responsabilità risulta essere addebitabile alla società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA; ritenuto pertanto che il reclamo proposto dalla società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA va accolto e quindi revocato il provvedimento disciplinare adottato dal primo giudice P.Q.M. D E L I B E R A Revocarsi la sanzione dell’ammenda di Euro 150,00 inflitta alla società A.C.D. MILAN CLUB MOLFETTA e per l’effetto non addebitare la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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