COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara: A.S.D. CASTELLANA – A.S.D. ATLETICO CAPURSO del 22 Novembre 2008 (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO CAPURSO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, squalifica calciatori COLAIANNI Giovanni, TRIOZZI Alberto e BORGIA Matteo, e inibizione dirigenti SPINELLI Savino e CAROFIGLIO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 27/11/08 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 22/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara: A.S.D. CASTELLANA - A.S.D. ATLETICO CAPURSO del 22 Novembre 2008 (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO CAPURSO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, squalifica calciatori COLAIANNI Giovanni, TRIOZZI Alberto e BORGIA Matteo, e inibizione dirigenti SPINELLI Savino e CAROFIGLIO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 27/11/08 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l'arbitro che ha reso supplemento di rapporto; ritenuto, che quanto dedotto dalla reclamante ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali ed in particolare quanto relativo alla posizione del presidente sig. SPINELLI Savino e dell’allenatore sig. CAROFIGLIO Francesco che, a detta dell’arbitro si sarebbero prodigati per sedare gli animi ed evitare ulteriori incidenti; considerato pertanto che può accedersi alla revoca delle sanzioni inflitte al sig. SPINELLI Savino e all’allenatore sig. CAROFIGLIO Francesco, mentre vanno confermate le sanzioni inflitte ai calciatori COLAIANNI Giovanni, TRIOZZI Alberto e BORGIA Matteo perché ritenute congrue rispetto ai fatti occorsi così come rilevati e giudicati dal primo giudice la cui decisione va confermata; Tutto ciò premesso D E L I B E R A revocarsi le inibizioni inflitte al sig. SPINELLI Savino e al sig. CAROFIGLIO Francesco, confermarsi nel resto le ulteriori impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it