• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL PROCEDIMENTOpromosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 17/09/2008 (prot. n.1131/1147 pg.07 – 08/GT/en) nei confronti di Di Leonardo Umberto, Savarese Carmine e della Pol. Ausonia per responsabilità diretta ed oggettiva. PER RISPONDERE
1) Umberto Di Leonardo, Presidente della Pol. Ausonia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S. e degli art. 16 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale anche in relazione all’art.39 comma 1 delle N.O.I.F. per l’utilizzazione di un falso documento di riconoscimento di un calciatore rispondente a tale e presunto Urbano Francesco e della falsificazione di una tessera F.I.G.C., nonchè per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. per non essersi presentato davanti agli organi di giustizia sportiva, nonstante fosse stato regolarmente convocato.
2) Carmine Savarese, dirigente della Pol. Ausonia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà
probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S. e degli art. 16 (affiliazione e
tesseramento) dello Statuto Federale anche in relazione all’art. 39 comma 1 della N.O.I.F. nonchè per
la violazione dell’art. 61 comma 1 N.O.I.F., per aver, quale dirigente accompagnatore ufficiale,
sottoscritto la distinta della gara del 10/02/08, Gioventù Castellaneta – Pol. Ausonia del Campionato
CTG Allievi, disputatasi a Castellaneta, utilizzando un falso documento di riconoscimento di un
calciatore rispondente a tale e presunto Urbano Francesco e falsificando una tessera F.I.G.C., nonchè
per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato dinanzi agli
organi di Giustizia Sportiva, nonostante fosse stato regolarmente convocato.
3) La Società Pol. Ausonia per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4
comma 1 – 2 C.G.S., rispettivamente per l’operato del proprio Presidente e del Dirigente
accompagnatore.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 27/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL PROCEDIMENTOpromosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 17/09/2008 (prot. n.1131/1147 pg.07 - 08/GT/en) nei confronti di Di Leonardo Umberto, Savarese Carmine e della Pol. Ausonia per responsabilità diretta ed oggettiva. PER RISPONDERE
1) Umberto Di Leonardo, Presidente della Pol. Ausonia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S. e degli art. 16 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale anche in relazione all’art.39 comma 1 delle N.O.I.F. per l’utilizzazione di un falso documento di riconoscimento di un calciatore rispondente a tale e presunto Urbano Francesco e della falsificazione di una tessera F.I.G.C., nonchè per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. per non essersi presentato davanti agli organi di giustizia sportiva, nonstante fosse stato regolarmente convocato.
2) Carmine Savarese, dirigente della Pol. Ausonia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà
probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S. e degli art. 16 (affiliazione e
tesseramento) dello Statuto Federale anche in relazione all’art. 39 comma 1 della N.O.I.F. nonchè per
la violazione dell’art. 61 comma 1 N.O.I.F., per aver, quale dirigente accompagnatore ufficiale,
sottoscritto la distinta della gara del 10/02/08, Gioventù Castellaneta - Pol. Ausonia del Campionato
CTG Allievi, disputatasi a Castellaneta, utilizzando un falso documento di riconoscimento di un
calciatore rispondente a tale e presunto Urbano Francesco e falsificando una tessera F.I.G.C., nonchè
per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato dinanzi agli
organi di Giustizia Sportiva, nonostante fosse stato regolarmente convocato.
3) La Società Pol. Ausonia per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4
comma 1 - 2 C.G.S., rispettivamente per l’operato del proprio Presidente e del Dirigente
accompagnatore.
FATTO
La Procura Federale, esaminata la nota del 14/02/2008, a firma del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Taranto, con l’allegato referto del Direttore di Gara, relativo all’incontro Giov. Castellaneta -
Pol. Ausonia del 10/02/2008 - CTG Allievi, rilevava che in tale referto il Direttore di Gara contestava la
falsità di un documento di riconoscimento di un presunto Sig. Urbano Francesco, schierato quale
calciatore in lista, nonchè la falsità di una tessera FIGC.
Letta la dichiarazione rilasciata al collaboratore della procura dal Direttore di Gara, Sig. Talucci Fulvio,
che confermava quanto stilato nel referto gara (acquisito in copia integrale).
Vista la relazione del citato collaboratore della Procura, il quale dava anche atto della mancata
comparizione, nonostante rituale convocazione del presidente della Pol. Ausonia Sig. Umberto Di
Leonardo e del dirigente Sig. Carmine Savarese, quale accompagnatore ufficiale.
Tutto ciò premesso e considerato la Procura Federale deferiva il Sig. Umberto Di Leonardo, il Sig.
Carmine Savarese e la Pol. Ausonia per le violazioni indicate in premessa.
Venivano pertanto regolarmente informati e convocati per l’udienza del 30/10/2008 i Sigg. Umberto Di
Leonardo e Carmine Savarese nonchè la Pol. Ausonia.
In tale udienza si presentava solo il Sig. Di Leonardo e non anche l’altro deferito Sig. Carmine Savarese.
Interrogato il Di Leonardo sulle contestazioni oggetto del deferimento, rispondeva in modo vago ed
impreciso per cui la commissione rilevava l’opportunità di interrogare il Direttore di Gara per ottenere
chiarimenti e supplementi eventuali in ordine al referto di gara.
All’uopo rinviava al’udienza del 03/11/2008, ore 16.30, invitando tutti i presenti a comparire per tale data.
In tale udienza compariva l’arbitro ma nessuno dei due deferiti.
Il Direttore di gara confermava in pratica quanto già riferito ai Collaboratori della Procura Federale prima
del deferimento indicando cioè la evidente contraffazione rilevata sull’attestato di identità esibito per il
Comunicato Ufficiale 35 - pag. 49 di 50
calciatore Urbano Francesco e non avendo ricevuto esaurienti spiegazioni dal Sig. Savarese (quale
accompagnatore ufficiale) e dal Presidente Sig. Di Leonardo li invitava ed otteneva la cancellazione dalla
lista del giocatore Urbano Francesco che pertanto non prese parte alla gara.
Dopo detto interrogatorio la Commissione dichiarava chiusa l’istruttoria invitando il rappresentante della
Procura, Avv. G. Monaco a concludere con la richiesta delle eventuali sanzione a carico dei deferiti.
Queste le conclusioni e le richieste dell’Avv. Monaco:
vista l’evidente responsabilità dei deferiti, in merito alle violazioni loro contestate, chiedeva per i due
deferiti Di Leonardo e Savarese la inibizione di mesi sei; chiedeva altresì infliggersi alla Pol. Ausonia, per
responsabilità diretta ed oggettiva, la sanzione dell’ammenda di € 450,00.
La Commissione si riservava quindi per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’istruttoria espletata e dall’esame degli scritti acquisiti emerge la colpevolezza dei due deferiti in
ordine alle infrazione loro contestate.
Va infatti rilevata la chiara e ferma esposizione del Direttore di Gara che indica i diversi particolari della
contraffazione rilevata sull’attestato di identità, relativo al calciatore Urbano Francesco, e la quasi totale
mancanza di chiarimenti richiesti e non ottenuti dai due deferiti anche in ordine al numero di tessera
federale indicato sul citato attestato che corrispondeva alla tessera federale del calciatore De Bartolomeo
Emanuele.
A tale infrazione va aggiunta quella consistente nella mancata comparizione degli stessi deferiti davanti ai
collaboratori della Procura Federale prima e successivamente alla seconda udienza di questa
Commissione.
Va peraltro rilevata, a parziale attenuante dei deferiti in questione, la considerazione che il calciatore
Urbano non ha più preso parte alla gara, il che avrebbe concretizzato l’illecito che invece va valutato e
sanzionato solo come tentativo non portato a compimento.
Resta dunque provata e confermata la violazione contestata giacchè il comportamento dei Sigg. Di
Leonardo Umberto e Savarese Carmine non è improntato nè a rettitudine e lealtà e neppure al rispetto
degli Organi Federali.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
1) Infliggersi al Sig. Di Leonardo Umberto la sanzione della inibizione di mesi tre.
2) Infliggersi al Sig. Savarese Carmine la sanzione della inibizione di mesi tre.
3) Infliggersi alla Pol. Ausonia la sanzione dell’ammenda di € 300,00.
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NEL PROCEDIMENTOpromosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 17/09/2008 (prot. n.1131/1147 pg.07 – 08/GT/en) nei confronti di Di Leonardo Umberto, Savarese Carmine e della Pol. Ausonia per responsabilità diretta ed oggettiva. PER RISPONDERE
1) Umberto Di Leonardo, Presidente della Pol. Ausonia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S. e degli art. 16 (affiliazione e tesseramento) dello Statuto Federale anche in relazione all’art.39 comma 1 delle N.O.I.F. per l’utilizzazione di un falso documento di riconoscimento di un calciatore rispondente a tale e presunto Urbano Francesco e della falsificazione di una tessera F.I.G.C., nonchè per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S. per non essersi presentato davanti agli organi di giustizia sportiva, nonstante fosse stato regolarmente convocato.
2) Carmine Savarese, dirigente della Pol. Ausonia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà
probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art. 1 comma 1 del C.G.S. e degli art. 16 (affiliazione e
tesseramento) dello Statuto Federale anche in relazione all’art. 39 comma 1 della N.O.I.F. nonchè per
la violazione dell’art. 61 comma 1 N.O.I.F., per aver, quale dirigente accompagnatore ufficiale,
sottoscritto la distinta della gara del 10/02/08, Gioventù Castellaneta – Pol. Ausonia del Campionato
CTG Allievi, disputatasi a Castellaneta, utilizzando un falso documento di riconoscimento di un
calciatore rispondente a tale e presunto Urbano Francesco e falsificando una tessera F.I.G.C., nonchè
per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato dinanzi agli
organi di Giustizia Sportiva, nonostante fosse stato regolarmente convocato.
3) La Società Pol. Ausonia per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4
comma 1 – 2 C.G.S., rispettivamente per l’operato del proprio Presidente e del Dirigente
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