COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento Società di 1^ Categoria Ardara, Atletico Pietraia, Brunellese, Bultei, Cus Cagliari, Luogosanto, Mandas-Arixi, Montalbo, Monte Alma, Sassari, Sguotti, Tempio, per mancata partecipazione all’attività giovanile.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 25/09/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento Società di 1^ Categoria Ardara, Atletico Pietraia, Brunellese, Bultei, Cus Cagliari, Luogosanto, Mandas-Arixi, Montalbo, Monte Alma, Sassari, Sguotti, Tempio, per mancata partecipazione all’attività giovanile. Il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare le Società Ardara, Atletico Alghero, Brunellese, Bultei, Cus Cagliari, Luogosanto, Mandas-Arixi, Montalbo, Monte Alma, Sguotti Carbonia, Sassari e Tempio per rispondere, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta, della violazione ascritta ai propri Presidenti. Lo stesso Organo Federale ha deferito, altresì, i Presidenti delle predette Società per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1 del C.G.S. in relazione ed in virtù del considerato disposto di cui all’art.32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dal paragrafo A/4 – Campionato di 1^ Categoria, lett.f) del C.U. n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo disatteso l’obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica,oppure, in alternativa, al Campionato Juniores-Under 18 organizzato dal competente Comitato. La Commissione, in base al disposto di cui all’art. 30, comma 8 del CG.S., accertata l’avvenuta notificazione alle parti, a cura della Procura Federale, dell’atto di deferimento degli addebiti, ha provveduto a disporre le dovute contestazioni agli interessati ed a notificare l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio alla data del 22 settembre 2008, alle ore 15,00, comunicando che gli atti del procedimento sarebbero stati depositati presso gli uffici del Comitato Regionale in Cagliari, fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento. Nell’odierna seduta si sono presentati il rappresentante della Procura Federale ed il Presidente della Società Mandas-Arixi. Il rappresentante della Procura, sostenendo provati gli addebiti mossi a tutti i deferiti, ha concluso con una richiesta di inibizione di tre mesi per i Presidenti ed una ammenda di Euro 750,00 per ogni Società. Il Presidente della Società Mandas-Arixi, nel chiedere il proscioglimento della sua persona e l’applicazione della sanzione minima per la Società, ha motivato le allegazioni difensive sostenendo che non vi era possibilità materiale di costituire una squadra che potesse prendere parte ad uno dei Campionati prescritti per mancanza di atleti nati negli anni previsti dalle vigenti normative. A tale proposito ha segnalato che la seconda squadra della sua Società ha partecipato, pur non avendone l’obbligo, al Campionato di 3^ Categoria. Il Presidente della società Tempio, pur avendo chiesto di essere sentito, non si è presentato all’odierna seduta e nelle deduzioni scritte prive di conclusioni, ha fatto presente di non aver potuto garantire la partecipazione ad alcun Campionato giovanile che qui interessa in quanto l’Amministrazione comunale di Tempio aveva impedito alla società calcistica l’accesso agli impianti comunali costringendola ad allenarsi ed a disputare le gare del Campionato di 1^ Categoria a Torpè, comune della provincia di Nuoro, che aveva dato la disponibilità ad accogliere la squadra. Considerata la notevole distanza di Torpè da Tempio non sarebbe stato possibile per i ragazzi del settore giovanile, svolgere regolarmente gli allenamenti e disputare le partite di Campionato. Le Società Brunellese, Cus Cagliari, Luogosanto, Monte Alma, hanno fatto pervenire deduzioni nei termini, adducendo sostanzialmente l’esiguo numero degli abitanti dei loro paesi nonché l’insufficiente numero di tesserati giovani. La società Monte Alma all’uopo ha prodotto un documento dell’anagrafe del comune di Nulvi attestante la ridottissima natalità della popolazione dal 1989 al 1995; analoga comunicazione veniva fatta alla Procura Federale. Le stesse società hanno concluso domandando che il caso venga benevolmente considerato ai fini delle sanzioni da applicarsi e che, comunque, si tenga conto delle circostanze denunciate. La Commissione, udita la comunicazione sul punto del Procuratore, prende atto che il Presidente Federale, in data 2 settembre 2008, a seguito della dichiarazione di fallimento della società U.S. Tempio S.r.l., pronunciata dal Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, ha deliberato la revoca dell’affiliazione della società medesima dalla F.I.G.C., nei confronti della quale, pertanto, dovrà disporre il non luogo a procedere. La Commissione, - accertata la fondatezza degli addebiti; - preso atto della richiesta della Procura Federale; - rilevato che le giustificazioni addotte dalle Società e dai loro Presidenti risultano palesemente fondate in considerazione del fatto che è notoria l’esistenza dei fenomeni della denatalità e dallo spopolamento soprattutto nei piccoli centri dell’isola; - ritenuto equo applicare una sanzione la cui misura tenga conto di quanto sopra esposto; - viste le sanzioni previste per l’inosservanza dell’obbligo accertato; DELIBERA di infliggere ai singoli Presidenti l’ammonizione con diffida ed alle relative Società l’ammenda di Euro 200,00, fatta eccezione per il Presidente e la società U.S. Tempio per le ragioni espresse nella parte motiva della presente delibera.
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