COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 09/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. LA PALMA ALGHERO ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 10 del 25.09.2008. Gara Sanluri Calcio / La Palma Alghero del 14.09.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 del 09/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. LA PALMA ALGHERO ( Campionato di Eccellenza )
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 10 del 25.09.2008.
Gara Sanluri Calcio / La Palma Alghero del 14.09.2008.
La società La Palma Alghero chiede sia annullata la delibera del Giudice Sportivo con la quale veniva respinto il loro ricorso volto ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto a carico della società Sanluri Calcio perché ritenuta responsabile di aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare.
La reclamante sostiene che il calciatore Caddeo Mattia non poteva prendere parte alla gara in epigrafe, nella file della Società Sanluri Calcio, in quanto l’attestato di maturità agonistica è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale in data successiva alla disputa della gara, facendo riferimento all’art.13 delle NOIF che stabilisce per l’appunto “ Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi Comunicati Ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previsti particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza”.
La Commissione letti gli atti e verificata la regolarità del reclamo rileva quanto segue.
L’iter burocratico da seguire al fine di ottenere l’autorizzazione all’attività agonistica prevede che il richiedente, sulla base del disposto di cui all’art. 34, comma 3°delle NOIF, presenti i documenti indicati nella stessa norma. La pronuncia del Comitato Regionale in merito è meramente una autorizzazione ovvero un nulla osta e comunque mai un provvedimento decisorio. Da ciò deriva che le allegazioni proposte dalla reclamante non hanno alcun fondamento e quindi il reclamo non può che essere respinto.
La posizione del giocatore Caddeo Mattia era perfettamente regolare eppertanto la partita è stata disputata nel pieno rispetto della vigente normativa.
Lo stesso C.U. n° 9 del 18.09.2008 qualifica il provvedimento adottato come autorizzazione e non certo una decisione e precisa che la sua decorrenza è il 10/9/2008.
Per tutti i suddetti motivi, ritenuti infondati i motivi esposti dalla reclamante a sostegno della propria tesi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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