COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento calciatore Siazzu Enrico

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 16/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento calciatore Siazzu Enrico Il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il calciatore Siazzu Enrico, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 e 4, del C.G.S., per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, sottoscritto nella stessa stagione sportiva, 2007 / 2008, richiesta di tesseramento per la società Pol. Budoni, con firma peraltro risultata apocrifa, e, successivamente, per altra società, la U.S. San Teodoro Calcio, prima che la precedente fosse stata fatta oggetto di revoca da parte del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna per grave irregolarità ( in conseguenza, appunto dell’accertata apocrifia della firma attribuita al genitore esercente la potestà genitoriale). Il rappresentante della Procura Federale, nel corso della seduta odierna, alla luce della documentazione in atti comprovante la responsabilità del deferito, ha domandato l’applicazione nei suoi confronti, della sanzione costituita dalla squalifica per due mesi. Non sono pervenute deduzioni a difesa da parte del deferito, né richiesta di audizione. La Commissione, rilevato: 1) che dalla documentazione in atti, costituita dalle richieste di tesseramento, risulta accertata la responsabilità del giocatore Siazzu Enrico, per i fatti contestati; 2) che le suddette violazioni risultano aggravate dalla accertata apposizione di firma apocrifa, sulla richiesta di primo tesseramento. DELIBERA di dichiarare il giocatore Siazzu Enrico responsabile per i fatti ascritti e di infliggere al medesimo la sanzione della squalifica per la durata di mesi due.
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