COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 19/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. COLONIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVE 2002 – COLONIA DISPUTATA IL 30.11.2008 A GIOVE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 03.12.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GIULIANI ANDREA PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 19/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S. COLONIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVE 2002 - COLONIA DISPUTATA IL 30.11.2008 A GIOVE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 13 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 03.12.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). - PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GIULIANI ANDREA PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.12.08, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione i fatti dal medesimo descritti nel referto, ribadendo il comportamento offensivo nei confronti del pubblico posto in essere dal calciatore Andrea Giuliani a fine gara. Ciò premesso, la Commissione ritiene equo contenere la sanzione a carico del calciatore in due giornate di squalifica. P.Q.M. in accoglimento del reclamo proposto dalla società S.S. Colonia, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Giuliani Andrea a due giornate di gara. DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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