COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 19/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICALE – TUORO DISPUTATA IL 30.11.2008 A PANICALE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 03.12.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RENZETTI MASSIMILIANO PER TER GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 19/12/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PANICALE - TUORO
DISPUTATA IL 30.11.2008 A PANICALE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N. 48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 03.12.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RENZETTI MASSIMILIANO PER TER GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 18.12.08, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione
e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara seppur
regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dal referto arbitrale emerge che il calciatore Renzetti Massimo, dopo essere stato espulso per un fallo di
gioco, si spintonava ed insultava con un avversario, anche’esso espulso, determinando l’intervento della
forza pubblica presente.
La sanzione irrogata dal G.S. è commisurata ai fatti contestati e dunque meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla società U.P.D. Tuoro, confermando integralmente la sanzione inflitta dal
G.S..
DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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