COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 070 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.C. Quarrata Olimpia avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Michelozzi Francesco per sei gare. C.U. n.18 del 1971172008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 070 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.C. Quarrata Olimpia avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Michelozzi Francesco per sei gare. C.U. n.18 del 1971172008. A fine gara il calciatore in oggetto veniva a contatto con un calciatore avversario tirandogli calci e pugni, finendo, in tal modo, per provocare una rissa, alla quale partecipavano diversi tesserati di entrambe le squadre. Per tale comportamento veniva sanzionato con un a squalifica per sei gare. Sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la A.C. Quarrata Olimpia. La reclamante conferma che a fine gara vi sono stati tafferugli fra alcuni giocatori, senza però che ciò degenerasse in una vera e propria rissa. Inoltre la società afferma che il calciatore in questione, in quanto capitano, si è prodigato a riportare la calma in campo. La reclamante, infine, ritiene che l’arbitro, rientrato immediatamente negli spogliatoi,non abbia potu to vedere con esattezza ciò che realmente è accaduto sul terreno di gioco a fine partita e che si sia fatto condizionare, nella compilazione del referto,da qualche episodio riferito in maniera distorta. Per tali motivi chiede una riduzione della sanzione. Dall’esame del rapporto gara emerge in maniera chiara come la rissa sia scaturita a causa del violento litigio tra il calciatore in questione con un avversario. La reclamante sull’episodio specifico nulla dice . Anzi sostiene che il calciatore si è prodiga to nel riportare la calma in campo e ad allontanare i propri compagni dal terreno di gioco. Non avendo la società fornito una versione dei fatti tali da poter insinuare un qualche dubbio sulla dinamica dei fatti e avendo il rapporto arbitrale valore privilegiato, questa C.D. ritiene provati i fatti contestati al calciatore Michelozzi Francesco ed equa la sanzione comminata dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramen to della relativa tassa.
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