COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 081 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società U.S.Bagni di Lucca avverso la decisione con cui il G.S.T. di Lucca ha squalificato l’allenatore Grasseschi Michele fino al g. 05/01/2009 C.U. n. 2 3 del 4/12/2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 081 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società U.S.Bagni di Lucca avverso la decisione con cui il G.S.T. di Lucca ha squalificato l’allenatore Grasseschi Michele fino al g. 05/01/2009 C.U. n. 2 3 del 4/12/2008. Avverso il provvedimento sopra indicato l’U.S. Bagni di Lucca interpone reclamo chiedendone una revisione atteso che, a suo dire, il comportamento del proprio allenatore è del tutto immune da censure. Lo stesso infatti si è limitat o a commentare, con un dirigente della squadra avversaria, in modo negativo una decisione tecnica assunta dal D.G.. La Commissione, esaminato il rapporto di gara, decide di accogliere il reclamo. Invero, se non esiste alcun dubbio sulla esistenza del ”co mmento” espresso dal Grasseschi nei confronti del D.G., come pacificamente ammesso dalla stessa reclamante, altrettanto indubbio è che esso abbia un contenuto offensivo. Tuttavia le modalità con le quali si è svolto l’episodio inducono il Collegio a ritene re che tale sanzione possa essere contenuta entro il termine del 31 dicembre p.v.. C.U. N. 33 del 23/12/2008 – pag. 1041 P . Q . M . La C.T. accoglie il reclamo deliberando che la squalifica abbia termine il 31/12/2008. Dispone la restituzione della tassa versata.
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