COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 077 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla U.S.D. Barbaresco in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. di Massa nei confronti del massaggiatore Cittadini Giovanni. (C.U. n. 22 del 27/11/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 23/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 077 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla U.S.D. Barbaresco in opposizione al provvedimento assunto dal G.S.T. di Massa nei confronti del massaggiatore Cittadini Giovanni. (C.U. n. 22 del 27/11/2008). La squalifica fino al 27/01/2009 è la sanzione inflitta al tesserato Cittadini G iovanni con la seguente motivazione: “Per essere entrato indebitamento nello spogliatoio del D.G. offendendolo e minacciandolo” La decisione viene tempestivamente impugnata dalla U.S.D. Barbaresco la quale, dopo aver riportato un battibecco svoltosi tra il proprio massaggiatore ed il D.G. al termine della gara, rileva che dell’indebito ingresso del Cittadini nello spogliatoio arbitrale, riportata nella motivazione del provvedimento disciplinare, non si trova traccia sul rapporto di gara. Chiede l’annullamento della sanzione richiamando gli ottimi precedenti disciplinari del dirigente. Il Collegio, esaminato detto atto ufficiale, rileva che l’unico addebito che possa essere contestato al massaggiatore Cittadini sia il battibecco svoltosi tra tesserato e D.G., da questi ampiamente descritto, e che, di conseguenza, il provvedimento disciplinare debba essere a questo limitato. Osserva di conseguenza in proposito, come sia evidente il fatto che il contenuto delle frasi rivolte all’arbitro integrino un comportamento di minaccia, sia pure nella fattispecie latente, e ricorda che comunque non è consentito ad alcuno di mancare di rispetto al Direttore di Gara, ad esempio rivolgendoglisi con il “tu”, nonchè di contestarne le decisioni tecniche. P . Q . M . in parziale accoglimento del reclamo infligge al dirigente Giovanni Cittadini la sanzione della squalifica determinandola fino al 27/12/2008. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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