COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 064 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’AS Campiglia avverso la decisione del G.S. Territoriale di Livorno che ha inibito il sig. Ceccarelli Mario fino al 07.11.2013 (cinque anni) e che ha squalificato il sig. Rossetti Daniel fino al 07.11.2010 e il sig. Rossetti Ariel Mattias per 5 gare. C.U. n° 19 del 12.11.2008.

Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa. COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 064 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’AS Campiglia avverso la decisione del G.S. Territoriale di Livorno che ha inibito il sig. Ceccarelli Mario fino al 07.11.2013 (cinque anni) e che ha squalificato il sig. Rossetti Daniel fino al 07.11.2010 e il sig. Rossetti Ariel Mattias per 5 gare. C.U. n° 19 del 12.11.2008. Il Giudice Sportivo comminava la sanzione della inibizione fino al 7.11.2013 al sig. Ceccarelli Mario, Dirigente della società Campiglia, poiché “al termine della gara mentre il D.G. si avviava verso lo spogliatoio lo offendeva. Mentre il D.G. si tratteneva sul terreno di gioco il Ceccarelli lo sorprendeva alle spalle e con forza gli tirava l’orecchio destro procurandogli forte e intenso dolore. Solo grazie all’intervento di un calciatore avversario il D.G. riusciva a divincolarsi, ciò nonostante il Ceccarelli attingeva di nuovo il D.G. con offese e minacce e avvicinandosi spengeva sul naso nella zona in mezzo agli occhi una sigaretta accesa procurandogli un fortissimo dolore che perdurava sino a tarda sera. Con proposta di radiazione”. Il Rossetti Daniel veniva squalificato fino al 7.11.2010 in quanto “a fine gara al momento del rientro negli spogliatoi raggiungeva il D.G. e gli tirava con forza i capelli facendolo indietreggiare di circa due metri e procurandogli forte e momentaneo dolore; di poi gli rivolgeva frase offensiva”. Il sig. Rossetti Ariel Mattias, invece, era squalificato per cinque gare perché “in fallo di reazione colpiva con una testata, a gioco fermo, un calciatore avversario che rimaneva a terra per circa due minuti riportando inoltre un evidente gonfiore nella zona colpita”. Con sintetico reclamo, a sottoscrizione del Presidente Mario Ceccarelli, la società impugna i provvedimenti del Giudice Sportivo chiedendo una riduzione delle sanzioni inflitte, fornendo la propria versione dei fatti, e concludendo con la richiesta di audizione personale. All’udienza del 5 dicembre 2008 il Presidente della società, assistito dal proprio legale, insiste per l’accoglimento del reclamo evidenziando che né al rapporto di gara né al suo supplemento è allegata alcuna documentazione medica comprovante il danno subito dall’arbitro. Afferma quindi essere incredibile la versione del D.G., tanto con riferimento all’episodio imputato al Ceccarelli tanto a quelli riguardanti i due calciatori. Nell’ambito dei propri poteri istruttori, questo Collegio richiedeva un supplemento di rapporto all’arbitro, di cui è stata data lettura al sig. Ceccarelli, e successivamente procedeva alla convocazione dello stesso D.G: al fine di ottenere ulteriori precisazioni. L’arbitro veniva quindi sentito in data 12 dicembre 2008. In tale sede precisava che i fatti andavano meglio descitti rispetto a quanto indicato nel rapporto di gara. In particolare, il Ceccarelli lo avrebbe toccato con la sigaretta accesa nel tentativo di spengerla sulla fronte, gesto non portato a termine per essersi – il D.G. – prontamente scansato. Esaurita la fase istruttoria, la Commissione è in grado di decidere. Preliminarmente osserva il Collegio come il reclamo sia stato sottoscritto dal Presidente Mario Ceccarelli, inibito. Questo comporta la mancanza di legittimazione passiva con conseguente giuridica inesistenza del reclamo. In caso di inibizione del Presidente, gli atti della società, compresi i reclami, devono essere sottoscritti dal Vice Presidente ovvero da colui o coloro che risultano averne i poteri. Ritiene comunque questa C.D., per il principio generale di conservazione degli atti, potendo il Ceccarelli reclamare in proprio indipendentemente dalla società, che il gravame proposto possa essere considerato, appunto, un reclamo in proprio per quanto riguarda la sanzione del Presidente, fermo restando che la sua formale e sostanziale inesistenza per quanto riguarda i due calciatori non può essere sanata. Ne deriva, pertanto, che viene esaminata solo la posizione del sig. Ceccarelli. Da quanto è emerso dagli atti istruttori, la dinamica degli eventi appare parzialmente diversa rispetto a quella prospettata avanti al Primo Giudice, relativamente al gesto della sigaretta (il resto è sostanzialmente confermato dal reclamante). In particolare, è emerso che nessuna sigaretta sia stata spenta, ma che al massimo vi sia stato un tentativo non portato a termine, pur essendo stato toccato l’arbitro. E’ abbastanza intuitivo che sono ben diverse le conseguenze fra “toccare” con la sigaretta e “spegnere” la stessa in mezzo agli occhi, conseguenze che nel secondo caso durano nel tempo e che possono arrecare danno anche agli occhi, oltre a lasciare segni a lungo indelebili. In ogni caso essi si ritengono non risolvibili senza un intervento medico appropriato. Si evidenzia oltretutto che ad oggi il D.G. non ha alcun segno, dopo un mese. Parimenti, non si può non tenere conto della percezione avuta dal Direttore di Gara sul “tentativo” di spegnimento, essendosi dovuto muovere di scatto per evitare conseguenze più gravi. Si noti, che da quanto esposto dal D.G., fino a quel momento il Ceccarelli gli si rivolgeva sempre a mani basse, pur tenendo in mano la sigaretta. Quanto sopra per significare che l’intero comportamento del Presidente è senz’altro grave, aggressivo, non giustificabile e meritevole di una dura sanzione, ma che questa debba essere graduata diversamente, all’interno della forbice prevista dalle Carte Federali, alla luce dei nuovi elementi di cui il Giudice Sportivo non disponeva essendo stati resi noti e precisati dal D.G. solo in questa sede. Motivi di equità, pertanto, consigliano di calibrare diversamente l’inibizione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare non prende in esame il reclamo nella parte relativa ai provvedimenti nei confronti dei calciatori Rossetti Daniel e Rossetti Ariel Mattias. Riduce l’inibizione al sig. Ceccarelli Mario ad anni tre. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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