COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 066 STAGIONE SPORTIVA 2008/09 Reclamo del calciatore Gallorini Andrea avverso la decisione del G.S.T. che lo squalificava fino al 13/01/09. C.U. N. 27 del 13/11/2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 066 STAGIONE SPORTIVA 2008/09 Reclamo del calciatore Gallorini Andrea avverso la decisione del G.S.T. che lo squalificava fino al 13/01/09. C.U. N. 27 del 13/11/2008. Verso la fine della gara il calciatore in questione si rivolgeva in maniera irriguardosa verso l’arbitro, contrariato da una sua decisione tecnica. All’atto dell’ammonizione spingeva leggermente il D.G. Per tale comportamento veniva sanzionato dal G.S.T. con due mesi di squalifica. Avverso la suddetta decisione propone reclamo in proprio il calciatore, il quale afferma di aver trattenuto leggermente per un braccio il D.G. ma non di averlo spinto. Conferma la frase irriguardosa. Pertanto, secondo il reclamante, la sanzione inflittagli sarebbe eccessiva rispetto a quanto effettivamente accaduto. Chiede inoltre di essere ascoltato. In data 12/12/2008 compariva davanti a questa C.D. il sig. Gallorini Andrea al quale veniva data lettura del supplemento di rapporto gara dell’arbitro. Quest’ultimo descrive in maniera dettagliata quanto avvenuto sul campo. Conferma che dopo aver mostrato al calciatore il cartellino giallo lo stesso protestava vivacemente e gli tirava leggermente il braccio. Soltanto dopo averlo ammonito il giocatore gli dava una leggera spinta a mano aperta, rivolgendosi in maniera irriguardosa. Dopo la lettura del supplemento di rapporto il calciatore confermava di non aver mai spinto l’arbitro, non essendo un comportamento a lui abituale, ma di aver semplicemente appoggiato la mano sul braccio del D.G. Questa C.D. esaminati gli atti gara e ascoltato il reclamante ritiene provati i fatti contestati. Del resto anche il solo trattenere per un braccio l’arbitro è un comportamento non consentito che determina una sanzione non molto diversa da quella applicata al calciatore. P.Q.M. Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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