COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ORATORIO S.M. KOLBE ( Campionato Giovanissimi Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 04.12.2008. Gara Villasor / Oratorio San Massimiliano Kolbe del 30.11.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ORATORIO S.M. KOLBE ( Campionato Giovanissimi Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 04.12.2008. Gara Villasor / Oratorio San Massimiliano Kolbe del 30.11.2008. La reclamante chiede sia ridotta la squalifica per tre giornate di gara inflitta al giocatore Angioni Simone perché ritenuto responsabile di condotta violenta nei confronti di un avversario. La società Oratorio S.M. Kolbe sostiene che il comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio tesserato è stato diretta conseguenza di una serie di provocazioni cui l’Angioni sarebbe stato sottoposto da un avversario eppertanto, per quanto sanzionabile, deve essere riportato ad una squalifica meno severa. La Commissione, esaminati gli atti e constatato che il reclamo è stato proposto nei modi e nei termini previsti, rileva che lo stesso non è accoglibile. Infatti, provato il fatto e visto il disposto di cui all’art. 19, comma 4°, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva che indica in tre giornate la sanzione minima applicabile per comportamenti quale quello posto in essere dal giocatore Angioni Simone, non vi è possibilità di accoglimento del reclamo proposto. Per tali motivi la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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