COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. SPORTING CLUB CALASETTA ( Campionato Regionale Calcio a 5 “Serie C1”) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 11 del 18.11.2008. Gara Sporting Club Calasetta / Ichnos del 15.11.2008.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. SPORTING CLUB CALASETTA ( Campionato Regionale Calcio a 5 “Serie C1”) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 11 del 18.11.2008. Gara Sporting Club Calasetta / Ichnos del 15.11.2008. L’A.C. Sporting Club Calasetta ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, relativa alla gara di cui in epigrafe, con la quale l’allenatore Lusci Roberto è stato squalificato fino al 15.02.2009 perché “ espulso per plateali proteste nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare, continuava a più riprese nel suo atteggiamento; a fine gara entrava nello spogliatoio degli arbitri e li minacciava con frasi volgari e scorrette e veniva allontanato; si ripresentava più tardi con atteggiamento alquanto scortese”. La Società reclamante chiede una riduzione della sanzione, assumendo che alcune parole volgari pronunciate dall’allenatore all’indirizzo degli arbitri sarebbero state determinate da numerose valutazioni errate durante le fasi di gioco e da un atteggiamento insolente degli stessi che, anteriormente all’inizio della gara, avevano costretto il Lusci a recarsi presso la propria abitazione a ritirare il suo documento d’identità, in quanto non volevano riconoscere validità al suo tesserino F.I.G.C. perché la data di scadenza non era visibile, nonostante che questa si potesse facilmente rilevare dalla data di emissione. La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, che riporta in modo preciso le frasi ingiuriose e minacciose indirizzate dal Lusci ai direttori di gara, ritiene pienamente dimostrati i fatti per i quali è stata inflitta al suddetto alleatore la sanzione della squalifica, ma nel contempo valuta necessario ridurre la stessa, per adeguarla all’effettivo comportamento del medesimo, che si è concretizzato in un atteggiamento offensivo senza però superare la soglia della violenza. Per questi motivi, la Commissione in accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre al 12.12.2008 la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore Lusci Roberto. Dispone il non addebito della tassa.
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