COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S. LAURAS ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 20.11.2008. Gara Limbara / Lauras del 16.11.2008.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 04/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
S.S. LAURAS ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 20.11.2008.
Gara Limbara / Lauras del 16.11.2008.
La Società Lauras ha presentato, in data 24 novembre 2008, tempestivo ricorso avverso il provvedimento disciplinare di squalifica per tre gare nei confronti del calciatore Carta Manuel. Il Giudice Sportivo ha comminato nei confronti del suddetto calciatore il provvedimento di cui sopra per aver commesso un violento fallo ai danni di un avversario, per aver protestato vivacemente dopo l’espulsione così ritardando l’uscita dal terreno di gioco e per aver rivolto, al termine della gara, frasi offensive nei confronti del direttore di gara. La Società reclamante a sostegno del ricorso adduce due motivi: il primo, che il fallo commesso dal Carta non sarebbe stato connotato dai caratteri della violenza, il secondo, che il giocatore non avrebbe offesso l’arbitro, ma si sarebbe limitato soltanto a richiedergli ì motivi dell’espulsione.
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere integralmente respinto. Mette, in primo luogo, evidenziare che il carattere della violenza del “fatto de quo” si desume inequivocabilmente dal referto arbitrale, allorchè il direttore di gara, nel descrivere il fallo commesso, afferma che il Carta ha colpito l’avversario all’altezza del ginocchio, e ciò senza alcuna possibilità di prendere il pallone. Tale dinamica è “sine dubio” e di per sè stessa connotata da violenza, giacchè un fallo siffatto non solo può provocare gravi danni fisici, ma esula del tutto dal potersi qualificare alla stregua di un mero e normale fallo di gioco. Nulla quaestio sulla circostanza che il giocatore non si sarebbe tempestivamente allontanato dal terreno di gioco, comportamento quest’ultimo di per sè solo sancibile di autonomo provvedimento sanzionatorio.
Con riferimento alle frasi offensive che il calciatore avrebbe proferito nei confronti dell’arbitro, è sufficiente evidenziare, per motivare l’illegittimità della protesta, il fatto che non possa essere definita “protesta civile” quella posta in essere dal calciatore Carta, allorquando quest’ultimo apostrofava l’arbitro ed il suo operato alla stregua di incompetente e scandaloso.
In assenza di uteriori elementi probatori, la sanzione inflitta al Carta deve essere confermata in toto, essendo la stessa oltre che giusta, congrua e proporzionata ai fatti così come descritti ed emersi nel referto arbitrale.
Per tutti questi motivi, la Commissione DELIBERA di confermare la sanzione impugnata e dispone l’addebito della tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S. LAURAS ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 18 del 20.11.2008. Gara Limbara / Lauras del 16.11.2008."